Semplificato l’accesso alla DIS-COLL, ossia l’indennità di disoccupazione rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi (cd. co.co.co.) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS. Infatti, tali soggetti, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, devono soddisfare determinati requisiti e condizioni per accedervi. Una su tutte è la maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata INPS, oltre allo stato di disoccupazione involontaria.
Il cd. “Decreto Tutela Lavoro” (D.L. n. 101/2019) con l’art. 2 interviene proprio in merito al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL. Sul punto, il legislatore ha inteso ridurre i mesi di contribuzione da tre a uno, rendendo di fatto l’indennità molto più accessibile per i co.co.co. Di seguito i chiarimenti INPS rilasciato con il Messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 (testo a fondo pagina).
Disoccupazione DIS-COLL: a chi spetta
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL, disciplinata dal D.Lgs. n. 22/2015, è stata istituita in via sperimentale in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015. Essa è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La tutela in argomento è estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
La prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.
L’art. 7 della L. n. 81/2017 (cd. Jobs Act dei lavoratori autonomi) ha disposto, attraverso la modifica ed integrazione dell’art. 15 del D.Lgs n. 22/2015:
- la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL;
- l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.
Ai fini dell’accesso alla DIS-COLL, i lavoratori devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Dunque, in caso di eventuale presentazione della domanda, bisogna preliminarmente procedere alla chiusura della suddetta partita IVA.
Sono esclusi dal novero dei destinatari della DIS-COLL:
- gli amministratori;
- i sindaci o revisori di società;
- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Requisiti DIS-Coll
Come anticipato in premessa, ai fini dell’accesso alla DIS-COLL è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontaria;
- almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata INPS.
Tuttavia, per effetto dell’art. 2 del D.L. n. 101/2019, il novellato art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che, in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti, possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
La novità opera per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019, che coincide con la data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019.
Riepilogando, quindi, a decorrere dalla predetta data, la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2015;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
DIS-COLL 2019: durata
Quanto alla durata della DIS-COLL, si ricorda che l’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. In ogni caso, la durata massima di fruizione è comunque pari a sei mesi.
INPS, messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019
Di seguito il testo del messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS n. 3606 del 4 ottobre 2019 (85,3 KiB, 274 hits)