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di Daniele Bonaddio - 2 Ottobre 2020
I datori di lavoro che hanno impiegato irregolarmente lavoratori nella propria azienda, ossia “in nero”, hanno la possibilità di sanare il rapporto di lavoro pagando un contributo forfetario. Tale importo, in particolare, varia secondo i settori di attività:
Il versamento del contributo forfettario dovrà avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Il modello di pagamento sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno.
A specificarlo è il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 3738 del 30 settembre 2020.
L’art. 103, comma 1, del Dl 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 77/2020, ha consentito ai datori di lavoro di:
Al riguardo, il co. 7 del citato articolo prevede che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
La normativa è stata recepita dal D.I. del 7 luglio 2020. Il decreto, in particolare, determina il contributo forfettario mensile, dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale dai datori di lavoro, che tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020, hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione.
Leggi anche: Emersione di rapporti di lavoro irregolare: le istruzioni dell’INPS
L’importo del contributo forfetario si suddivide per settori di attività, come di seguito indicato:
Per consentire il versamento dei contributi forfettari, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codice tributo:
I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate:
Il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari.
Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza.
Inoltre, ai fini del calcolo del contributo forfettario, il contributo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese. Il pagamento da parte del datore di lavoro, invece, dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno.