Il secondo Decreto attuativo, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, numero 183, approvato in CdM lo scorso 24 dicembre e pubblicato sul sito del Governo pochi giorni dopo, riguarda la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, conosciuta con l’acronimo di NASpI. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.
NASpI
Destinatari, requisiti e durata
Saranno destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato a cui si applica la vecchia normativa.
Fra i requisiti distintivi della NASpI troviamo che i contributi validi per poterne avere diritto saranno ripescati fino a 4 anni precedenti la data della disoccupazione involontaria, infatti il testo recita che avranno diritto alla NASpI coloro che oltre ai requisiti di disoccupazione:
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda, la decorrenza, la liquidazione in un’unica soluzione ecc. le regole rimangono pressochè invariate rispetto all’ASpI.
Assegno di disoccupazione (ASDI)
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)
In attesa dei decreti di superamento di queste forme contrattuali in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
Approfondiremo questo delicato argomento una volta che il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di seguito comunque alleghiamo il testo pubblicato sul sito del Governo, il quale riteniamo presumibilmente, non subirà ulteriori modifiche.
Decreto Legislativo Nuova ASpI, ASDI e DIS-COLL (36,4 KiB, 1.204 hits)