Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 9630 del 23 maggio, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno, prevista dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011 (lavori usuranti).
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Si ricorda infatti, che il prossimo 31 maggio 2012, scadrà il termine ultimo per la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, circa l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni.
La nota del ministero, precisa che, l comunicazione va effettuata:
- per il lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
- per lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
In entrambi i casi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.
In queste ipotesi, infatti è sempre possibile che i requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento, vengano raggiunti attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, con più datori.
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