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di Daniele Bonaddio - 19 Giugno 2020
La dichiarazione di regolarizzazione dei rapporti di lavoro può essere presentata tutti i giorni, dalle ore 7:00 fino alle ore 22:00 dal 1° giugno al 15 luglio 2020. Non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del Ministero dell’Interno raggiungibile al seguente indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale).
A specificarlo è il Ministero dell’Interno con le faq aggiornate al 13 giugno 2020, riepilogando i soggetti interessati alla sanatoria, nonché come e quanto versare per regolarizzare il rapporto di lavoro.
Indice dei contenuti
La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende:
In particolare può presentare la domanda il datore di lavoro:
La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai allontanati dal territorio nazionale.
Tali cittadini stranieri devono:
Il datore di lavoro nel settore domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.
Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica:
Per sanare un rapporto di lavoro, il datore dovrà versare un contributo forfettario – pari a 500 euro per ciascun lavoratore – prima della presentazione della domanda. A tal fine, occorre utilizzare il “modello F24 con elementi identificativi”.
Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”. Nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi” deve essere indicato anche:
Si ricorda, al riguardo, che il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.
Oltre al contributo forfettario appena citato, il datore di lavoro è tenuto a versare un secondo contributo – sempre forfettario – nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Tale importo è dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui somma verrà fissata da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato.
Il versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro.