Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010, la circolare n. 1 dell’11 marzo 2010 con le indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 165/2001.
Tale circolare intende fornire alcune indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni e, va ad integrare la normativa in materia, aggiungendosi al precedente decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010;. che definisce le modalita’ per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del Sistema di accoglienza centrale (SAC).
Soggetti tenuti alla trasmissione telematica
Come già sappiamo, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:
- i medici dipendenti del SSN;
- i medici in regime di convenzione con il SSN.
Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.
Sistema di trasmissione dei certificati di malattia
Tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), sara’ possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, nonche’ le operazioni di annullamento o rettifica di certificati gia’ inviati.
Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, secondo le seguenti modalità:
- il medico potrà utilizzare il proprio sistema software gestionale, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalita’ necessarie, al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati, nonchè le operazioni di stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati.
- L’invio dei dati dei certificati di malattia e le operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonchè alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato, possono essere effettuati attraverso apposito sistema WEB che, consentirà anche di inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell’attestato di malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal lavoratore, nonche’ di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell’attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico).
- potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali, ad esempio, sistemi di call center, anche basati su risponditori automatici. La disponibilita’ di tali ulteriori canali e le relative modalita’ di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS
Utilizzo del sistema da parte del medico.
Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico deve disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un codiceidentificativo e da un PINCODE) rese disponibili secondo modalita’ che saranno comunicate sui siti internet del Ministero dell’economiae delle finanze e dell’INPS.
Una volta completata la procedura di compilazione e di invio delcertificato di malattia all’INPS, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche inalternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di postaelettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere allastampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattiaovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di postaelettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documentiin formato pdf, il medico provvede comunque a comunicare allavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso
A tal fine, il medico potrà inviare al numero di cellulare indicatodel lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell’attestato dimalattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome ecognome del lavoratore, nome e cognome del medico), utilizzando lefunzionalita’ messe a disposizione dal SAC
Oneri e vantaggi per il lavoratore
E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita, al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tesserasanitaria, da cui si desume il codice fiscale. Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenzacomunicato all’amministrazione.
Il lavoratore puo’ chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, puo’ chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.
L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata a/r alla propria amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamentela propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato adesso rilasciato, il lavoratore potra’ infatti accedere direttamenteal sistema I.N.P.S. per visualizzare il relativo attestato.
Trasmissione dell’attestato di malattia dall’INPS all’amministrazione del lavoratore e adempimenti delle amministrazioni.
L’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:
- mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall’INPS medesimo: entro venti giorni dalla data della presente circolare, il datore di lavoro pubblico dovra’ richiedere all’INPS le apposite credenziali di accesso secondo le modalita’ comunicate dall’INPS medesimo tramite il proprio sito istituzionale;
- mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico deve comunicare il proprio indirizzo di casella di posta elettronica certificata all’istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP) che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti (ovvero ad entrambi nel caso in cui la singola amministrazione abbia dipendenti iscritti sia all’INPS che all’INPDAP). Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa, ovvero alla casella di posta elettronica certificata CEC-PAC, rilasciata dall’amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.
Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
L’art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 /2001 prevede che:
- L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati.
Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, e’ riconosciuta comunque la possibilita’ per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalita’ attualmente vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.
Per verificare la corretta funzionalita’ del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sara’ attuato un collaudo generale del sistema. La responsabilita’ per mancata trasmissione telematica del certificato con l’eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi).
Premesso che nell’art. 55-septies, comma 4, sono gia’ individuate la struttura dell’illecito, le condotte sanzionate, l’ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione, rimane salva la possibilita’ per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio arbitrale). Le amministrazioni che, in qualita’ di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell’INPS, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell’azienda di riferimento del medico.
Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell’accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall’INPS.
Con riferimento alla struttura dell’illecito disciplinare l’elemento materiale dell’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioe’ nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).
Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell’imperizia, della negligenza e dell’imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilita’ e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti. Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilita’ e quindi di insussistenza dell’illecito disciplinare, l’invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet.
In concreto, nell’irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravita’ della violazione o omissione, nonche’ del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalita’ e adeguatezza tra illecito e sanzione.
Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione piu’ grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato puo’ essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto gia’ sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati.