La Cassazione con sentenza nr. 7518 del 30 marzo 2010 ha affermato che non può essere licenziato il lavoratore che tenta di impedire con la forza a un collega di entrare in azienda durante uno sciopero. Anche se tale comportamento non è legittimo perchè, lede l’altrui diritto all’espletamento della prestazione lavorativa, non lede il rapporto di fiducia con l’azienda che è alla base del rapporto di lavoro.
Il caso ha riguardato un operaio di Avellino che, nel corso di uno sciopero indetto dai sindacati, aveva sostato per due ore davanti all’azienda tentando in tutti i modi di indurre i colleghi a non andare al lavoro, usando toni accesi e arrivando a bloccare fisicamente uno di loro.
Tale comportamento è costato all’operaio il licenziamento. Reintegrato nel posto di lavoro dalla Corte di Appello di Napoli, l’azienda proponeva ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini hanno dichiarato illegittimo il licenziamento da parte dell’azienda, poiché ha ritenuto tale provvedimento “sproporzionato” rispetto all’episodio e comunque non lesivo del “rapporto di fiducia” col datore di lavoro. La Corte, ha quindi confermato quanto già stabilito in primo grado dal Tribunale di Avellino (che aveva disposto il reintegro del lavoratore oltre che la condanna della società al risarcimento delle retribuzioni non versate) e dalla Corte d’Appello di Napoli.
Secondo la Corte la condotta del lavoratore “non è legittima in quanto tesa alla compressione dell’altrui diritto all’espletamento della prestazione lavorativa, pur garantito dall’articolo 4 della Costituzione, così come al diritto della parte datoriale alla prosecuzione della attività aziendale che persiste anche durante lo svolgimento di uno sciopero”, ma tale condotta pur censurabile, “non appariva idonea a giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare”, cioè il licenziamento.
Il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro considerando che “il suo comportamento non era sfociato in atti di materiale violenza ai danni del compagno di lavoro il quale risultava fosse stato strattonato e fatto arretrare rispetto all’ingresso della fabbrica che aveva gia’ varcato, senza che, tuttavia, fosse stato fatto segno di ulteriore violenza fisica”. Manca dunque nel caso di specie “la giusta causa di licenziamento”.
Fonte: www.studiocataldi.it