Corte costituzionale: illegittimo demandare l'apprendistato solo ai contratti collettivi

La Corte costituzionale con sentenza 10 maggio 2010 n. 176 ha stabilito che è illegittimo escludere le regioni dalla formazione interna degli apprendisti.


La Corte costituzionale con la sentenza 10 maggio 2010 n. 176 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme relative all’apprendistato; o meglio dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui modifica l’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole “non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi”, “integralmente” e “definiscono la nozione di formazione aziendale e”.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento agli artt. 9, 117, 118 e 120 della Costituzione da nove Regioni Italiane (Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio).

Cosa dispone l’art 23 comma II d.l. 112/2008?

L’art. 23 d.l.nr.112/2008 riguarda le “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato”; esso, al II comma dispone che:

All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e’ aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

art 49 comma 5 d.lgs. n. 276/ 2003

Il comma 5 art 49 prevede che:

«la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale»

Quindi, il II comma dell’art 49, dichiarando  inoperante la previsione del  comma 5 dello stesso articolo violerebbe:

  • l’art. 117 Cost. in quanto non prenderebbe in considerazione le strette interrelazioni che vi sono tra l’aspetto della formazione pubblica e quello della formazione interna;
  • l’art. 120 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto, quando sussiste – come nella specie – un’interferenza di materie, riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse, è necessario procedere alla loro composizione con gli strumenti della leale collaborazione;
  • l’art. 118 Cost., non sussistendo alcuna esigenza di carattere unitario che imponga una disciplina statale dell’apprendistato professionalizzante all’interno dell’azienda, che lo sottragga alla potestà regionale per affidarlo alla regolamentazione dei contratti collettivi;
  • l’art. 39 Cost. in quanto il contratto collettivo di lavoro ha efficacia generale solo se il sindacato è registrato e, quindi, data la non attuazione dell’art. 39 Cost., il contratto collettivo non può avere efficacia generale.

Secondo la Consulta, come ribadito anche nella sentenza nr. 50/2005, “La formazione aziendale, rientra nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile”. Tuttavia, “se è vero che la formazione all’interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto”, con la conseguenza che «occorre perciò tener conto di tali interferenze»

Pertanto, la prima locuzione (ossia: non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi») è incostituzionale perchè svincolando l’apprendistato professionalizzante all’interno delle aziende dal sistema di formazione pubblico lede competenze delle regioni.

Invece per quanto riguarda le altre due locuzioni i giudici specificano che “occorre parimenti dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma de qua limitatamente alla parola «integralmente», la quale rimette esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, nonché alle parole, riferite ai contratti collettivi e agli enti bilaterali, secondo le quali essi «definiscono la nozione di formazione aziendale e»”.

“Le suindicate espressioni, infatti, escludendo l’applicazione del precedente comma 5, sono anch’esse lesive dei suddetti parametri costituzionali, perché si traducono in una totale estromissione delle Regioni dalla disciplina de qua. Esse, anzi, appaiono particolarmente lesive in quanto la definizione della nozione di formazione aziendale costituisce il presupposto della applicazione della normativa di cui si tratta e il fatto che lo Stato abbia stabilito come tale definizione debba avvenire e, quindi, implicitamente come vada definita la formazione esterna (di competenza regionale), denota che esso si è attribuito una “competenza sulle competenze” estranea al nostro ordinamento.

Nella specie lo Stato si è unilateralmente attribuito il potere di disciplinare le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni), escludendo così qualsiasi partecipazione di queste ultime”.

In sintesi, conclude la corte, anche nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa, sicché il testo del comma 5-ter in oggetto, a seguito delle disposte dichiarazioni di illegittimità costituzionale, risulta essere il seguente:

«In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo». Esso va comunque letto nell’ambito del sistema normativo nel quale si inserisce, così come sopra ricostruito.

Viene, invece, riconosciuta la legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante possa non prevedere un limite minimo.

Per consultare il testo integrale della sentenza cliccate qui

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