Con la sentenza nr. 70/2011, la Corte d’appello di Brescia ha individuato le modalità ed i criteri per una corretta interpretazione del contratto di collaborazione a progetto in relazione alla sua Certificazione dinanzi alla Commissione.
L’appello veniva proposto da una società già condannata in primo grado dal Tribunale di Bergamo che, accoglieva la domanda di accertamento della nullità del contratto a progetto stipulato con un lavoratore per il periodo dal 1.2.08 al 31.12.08, con conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate successivamente alla costituzione in mora.
La sentenza richiama l’art 61 del d. legisl. n. 276/03 (definizione di lavoro a progetto e occasionale):
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui atrart. 409, n. 3, del cpc, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso detenni nati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”
Scopo della norma, è quello di sottoporre alla disciplina inderogabile introdotta dagli artt. 61 e seg. tutti i rapporti di lavoro non di natura subordinata che non siano riconducibili per le qualità del prestatore d’opera o a rapporti di agenzia o all’esercizio di professioni intellettuali o ad attività organizzate di lavoro autonomo (rispetto alle quali il lavoratore autonomo è piccolo imprenditore o imprenditore artigiano artt. 2222 e sego cod. civ.), salve le eccezioni espressamente previste.
L’oggetto è un progetto specifico o un programma di lavoro o una fase di lavoro per il persegui mento di un risultato, le modalità della prestazione devono consistere in una gestione autonoma della stessa in funzione del risultato, “nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione· della attività lavorativa”.
Al termine “progetto“, deve essere attribuito il significato di piano ideato in funzione di uno scopo da realizzare. La norma impone poi che il progetto sia specifico e dunque oggettivamente definito e apprezzabile rispetto allo scopo.
La prestazione oggetto del contratto deve poi essere delimitabile sul piano temporale, nel senso che la sua durata, in quanto correlata a uno specifico progetto, programma o fase di lavoro deve essere determinata nella durata.
Infine, continuano i giudici, il corrispettivo, dovuto secondo l’art. 63 in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, deve “tenere conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”.
Oggetto del contratto in questione era la distribuzione e raccolta di materiale di stampa. Secondo la Corte, tutte le circostanze relative all’ oggetto, ai tempi, ai luoghi, tutti predeterminati, e ai mezzi della prestazione, fomiti dalla società, sono incompatibili con un contratto d’opera.
Non vi è alcun rischio a carico del prestatore e non vi è alcuna autonomia nemmeno per quanto riguarda il momento esclusivamente esecutivo della prestazione.
Pertanto dichiara tale contratto nullo in violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs n. 276/03. Il contratto era finalizzato ad instaurare un rapporto d i cooperazione continuata e continuativa in elusione della disciplina prevista per legge, con conseguente applicazione dell’art. 69 comma l che dispone:
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso a i sensi dell’ art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”