Il 3 marzo 2010, il Senato ha approvato con 151 si, 86 no e 5 astenuti l’articolo 31 del disegno di legge n. 1167-B, meglio conosciuto come il ddl lavoro, collegato alla finanziaria 2009, che contiene la norma sull’arbitrato e la conciliazione.
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Avevamo già parlato di questo disegno di legge novità in materia di apprendistato, ma questa non è la sola; novità si introducono anche in tema di pensionamento anticipato per i lavoratori impiegati in attività usuranti, in materia di controversie individuali di lavoro e per la risoluzione del rapporto per i pubblici dipendenti prossimi alla pensione, lotta al lavoro irregolare e, soprattutto modifiche alle disposizioni sulle impugnazioni dei licenziamenti individuali .
L’opposizione ha duramente criticato l’art 31 del ddl, ritenendo che tale norma mini le garanzie fino ad ora previste dall’art 18 dello statuto dei lavoratori che, come ormai tutti sappiamo, tutela dal licenziamento senza giusta causa, garantendo al lavoratore la cd. tutela obbligatoria (ossia la reintegra nel posto di lavoro).
Con la nuova norma, le controversie in tema di lavoro e quindi, anche il licenziamento potrebbero essere affidate anzichè ad un giudice terzo e imparziale (per definizione), ad un collegio di arbitri.
Cosa prevede la norma
L’art 31 (denominato Conciliazione e arbitrato) ridisegna le norme del codice di procedura civile recanti le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater).
Si legge nella relazione del senato che: “In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro, tra cui quelle legate al trasferimento di azienda e al recesso, alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all’art. 76 del decreto legislativo 276/2003″.
Il solo tentativo obbligatorio rimane quello di cui all’art. 80, comma, 4 del D.Lgs 276/2003, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione. Il comma 2 dell’art 31, detta nuove disposizioni relative alla composizione delle commissioni di conciliazione (istituite presso le direzioni provinciali del lavoro), salvo la precisazione, per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori della necessaria rappresentatività dei sindacati a livello territoriale. Nuove disposizioni sono relative alla possibilità per la commissione di affidare il tentativo di conciliazione a sottocommissioni che ne rispecchino la composizione.
Il punto centrale è dato dal comma 9 dell’art. 31, che riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie (ossia di clausole che permettono la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto) nelle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c .
Per tali controversie, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviino alle modalità di esecuzione dell’arbitrato di cui agli artt. 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-quater (presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale) quando:
- ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- la clausola compromissoria sia stata certificata da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all’art. 76, comma 1, del d.lgs. 276/2003.
Inoltre si prevede che, a tutela della libertà dell’arbitrato, le commissioni di certificazione debbano accertare “la effettiva volontà delle parti” di ricorrere agli arbitri in caso di insorgere di controversie nel rapporto di lavoro.
In pratica, al momento della conclusione del contratto di lavoro, il lavoratore si potrebbe trovare la clausola secondo la quale, in caso di controversie anzichè ricorrere al giudice si ricorrerà ad un arbitrato che, tra le altre cose ha facoltà di decidere secondo equità e non secondo legge; questo potrebbe comportare, a detta di molti, un rischio per il lavoratore (notoriamente parte debole del rapporto di lavoro) a non vedersi riconosciuti i propri diritti. In questo senso è illuminante l‘esternazione di Brunetta di qualche tempo fa sull’art 18 Statuto dei lavoratori (che tutto ciò non sia un caso?)
Altra novità che torneremo ad approfondire è data dall’art 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) che reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 6, della legge 604/1966, prevedendo che l’impugnazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale) è inefficace se entro i successivi 180 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.
Tutto ciò mi lascia un pò perplessa, torneremo in ogni caso, a parlare di questa legge e ad approfondirla in tutti i suoi aspetti, cercando di capire insieme se sia un bene o un male per noi lavoratori!
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