E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 attuativo della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale che, introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 9 agosto.
Il nuovo provvedimento prevede delle ipotesi aggravanti, con pene aumentate da un terzo alla metà, in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto dalla normativa italiana all’articolo 22, comma 12 del Testo Unico sull’immigrazione) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, ovvero quando:
- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale
All’articolo 22, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5 bis:
” Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.”;
Inoltre, in aggiunta alle sanzioni già previste dalla vigente normativa, viene introdotta una sanzione amministrativa accessoria, che il giudice applica con la sentenza di condanna, equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero impiegato irregolarmente (i criteri per la determinazione di tale costo saranno stabiliti con un successivo decreto interministeriale).
Sanzioni anche per le persone giuridiche
Qualora ricorrano circostanze di “particolare sfruttamento”, il nuovo provvedimento introduce, inoltre, nell’ambito del D.Lgs. 231 del 2001, una sanzione amministrativa di carattere pecuniario (da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro) per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego irregolare di cittadini stranieri.
Permesso di soggiorno temporaneo per il lavoratore che denuncia il grave sfruttamento lavorativo
Al fine di favorire l’emersione degli illeciti il provvedimento prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenti denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio
Presunzione di durata del rapporto di lavoro
l’art 3 del decreto stabilisce una presunzione di durata del rapporto di lavoro istaurato con il lavoratore privo del permesso di soggiorno. Tale presunzione è di tre mesi salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Sanatoria per datori di lavoro che impiegano lavoratori extraUE clandestini da almeno 3 mesi
L’art 5 è una norma transitoria volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari: i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), potranno infatti dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione. La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità che saranno stabilite con successivo decreto interministeriale, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della citata norma.
Sono esclusi da questa sanatoria:
- i rapporti di lavoro parziale (part-time), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestici;
- datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, per uno dei reati sopra indicati (gli stessi per cui non rifiutato il nulla osta al lavoro;
- datori di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
L’esito positivo del procedimento di emersione comporterà per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

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