Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 marzo è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24/2014, recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 28 marzo 2014.
La direttiva 2011/36, ha sostituito la decisione quadro 2002/629GAI e prevede norme minime a livello di Unione Europea sia relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, sia per quanto riguarda le misure che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime. Vediamo in breve di cosa si tratta.
L’art. 1, definito “principi generali” chiarisce, se pur non n maniera esaustiva quali sono i “soggetti vulnerabili” a cui la normativa si riferisce: “”minori, i minori stranieri non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.
L’art.2 va a modificare le norme penali in materia di riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in servitu’ (art. 600 c.p.) e dell’art. 601 c.p. Da segnalare l’irrilevanza del consenso della vittima allo sfruttamento qualora sia stato utilizzato uno dei metodi coercitivi previsti al fine dell’acquisizione del controllo sul soggetto passivo, la punibilità dell’istigazione, del favoreggiamento, del controllo e del tentativo di tratta. Inoltre, in relazione ai minori, la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi.
L’art. 3, prevede l’applicazione di particolari modalità di espletamento dell’incidente probatorio anche nell’ipotesi di persone maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità.
In merito alle misure di protezione delle vittime di tratta comprese nel decreto legislativo, il testo prevede:
- una particolare tutela per le vittime minori di età,
- il diritto all’indennizzo per le vittime;
- l’individuazione del Dipartimento per le Pari opportunità quale organo di indirizzo e di coordinamento degli interventi in materia;
- l’adozione di un piano nazionale di azione contro la tratta ed il grave sfruttamento.
Una vera novità è indubbiamente rappresentata dal diritto di indennizzo delle vittime di tratta, previsto dall’art. 6 del decreto legislativo. L’indennizzo è corrisposto nella misura di euro
1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo per le misure anti tratta, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici.
La domanda di accesso al Fondo ai fini dell’indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall’autore del reato. Quando è ignoto l’autore del reato, la domanda è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione emesso successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l’accesso al Fondo.
Infine, si segnala l’art. 9 del decreto che prevede l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta,volto a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni di sensibilizzazione, prevenzione sociale, emersione e integrazione sociale delle vittime.