E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 52 dello scorso 2 marzo, il decreto del 31 ottobre 2011, del Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, con il quale, sono prorogati per il 2011, i benefici per le assunzioni previsti dalla L. nr. 191/2009, (legge finanziaria 2010). Vediamo quali sono.
Indennità di disoccupazione
E’ prorogato, per l’anno 2011, l’intervento a carattere sperimentale previsto dall’art 2 comma 131 , finanziaria 2010, secondo il quale, nel periodo necessario per il godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (cinquantadue settimane lavorative nell’ultimo biennio), vanno computati anche i periodi di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane e per i quali i versamenti sono stati effettuati alla gestione separata dell’INPS.
Il limite di spesa per tale proroga è pari alla spesa sostenuta dall’Inps nell’anno 2010 per il medesimo intervento, ossia, € 3.182.727,00.
Incentivi per l’assunzione dei disoccupati
E’ prorogato, per l’anno 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall’Inps nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 60.000.
E’ riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del diritto al pensionamento di vecchiaia, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, (quindi, disoccupato e non cassaintegrato) ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 luglio 2010.
Incentivi per l’assunzione degli “over 50”
Prorogati anche gli incentivi , per chi assume i soggetti beneficiari dello “status” di disoccupazione e che hanno più di cinquanta anni. L’ incentivo consiste, in pratica, nell’abbattimento dei contributi a proprio carico: il datore di lavoro paga il 10% del contributo a proprio carico.
Il beneficio e’ riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’Inps nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.600.000.
Incentivi per assunzione lavoratori in mobilità
Prorogati gli incentivi previsti dall’articolo 2, comma 134, secondo periodo Legge finanziaria 2010, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva.
Per il riconoscimento del beneficio si applicano le modalià definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011. Il beneficio e’ riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’Inps nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 80.000.
Incentivi per l’assunzione di disoccupati e disoccupati edili
E’ prorogato, per l’anno 2011, l’inventivo, consistente nella concessione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.
Per il riconoscimento del beneficio si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’Inps nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.100.000.