Il 28 settembre il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha firmato una nuova circolare in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia. La circolare, la n. 2/2010 DFP/DDI, fa seguito alle indicazioni già diramate in materia con la precedente circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010.
Con tale circolare, oltre a informazioni operative, si forniscono chiarimenti sull’ambito di applicazione della disciplina per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 55 septies del D.L.vo n. 165 del 2001, sulla procedura da seguire per le ipotesi in cui è necessario che l’amministrazione conosca oltre alla prognosi anche la diagnosi e in tema di contestazione degli addebiti per violazione dell’obbligo di trasmissione telematica si forniscono ulteriori indicazioni circa la trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati
L’obbligo di trasmissione telematica di certificati medici, riguarda il personale ad ordinamento privatistico. Pertanto la normativa non riguarda il personale in regime di diritto pubblico quali magistrati, forze di polizia e forze armate, corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale delle carriere diplomatiche.
Per loro si continua ad applicare la disciplina cartacea.
I medici obbligati alla trasmissione telematica
Il regime di trasmissione telematica riguarda i medici del SSN e quelli convenzionati e liberi professionisti. Pur tuttavia, il mancato utilizzo di queste modalità è sanzionabile solo per le prime due categorie di medici e non per i liberi professionisti.
Nell’attesa di una armonizzazione anche per i medici privati, i pubblici dipendenti che si rivolgano ad un privato per la certificazione dell’assenza, dovranno chiederla in cartaceo e trasmetterla, sempre in cartaceo alla P.A.
Resta fermo che le modalità informatiche si applicano per i medici privati che sono in possesso delle credenziali di accesso per l’invio telematico.
Certificati rilasciati dal pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissioni
Tali certificati, proprio per le modalità e il contesto in cui vengono redatti, rappresentano, secondo il monitoraggio del Ministero, delle criticità nel sistema dell’invio telematico. Nell’attesa di trovare delle adeguate soluzioni, i certificati di ricovero, dimissioni e pronto soccorso i certificati verranno redatti e trasmessi alle amministrazioni pubbliche di competenza per via cartacea.
Situazioni nella quale la PA deve conoscere la diagnosi
Attualmente, l’attestato rilasciato al lavoratore e presentato al datore di lavoro è privo di diagnosi per questioni di riservatezza. Vi sono delle situazioni nelle quali la Pa deve conoscere la diagnosi; ad esempio nelle ipotesi di decurtazione della retribuzione e del regime delle visite fiscali.
In questi casi il medico trasmetterà il certificato in via telematica. Il medico dovrà anche stampare un certificato cartaceo che il lavoratore farà pervenire al datore (via fax, PEC etc).
Quindi, secondo questo processo, l’assenza dal servizio del dipendente sarà giustificato dal certificata dal documento informatico mentre, il regime giuridico delle assenze sarà condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell’amministrazione.
Responsabilità per violazione della normativa sulla trasmissione telematica
La circolare nr. 1 del Ministero prevede delle sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni sulla trasmissione telematica dei certificati.
“Poichè il sistema di monitoraggio dell’invio telematico ha mostrato in questi mesi delle criticità, fermo restando l’obbligo per i medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica, nel periodo transitorio sino al 31 gennaio 2011, termine entro il quale tali criticità dovranno essere risolte, è opportuno che le PA si astengano dalla contestazione degli addebiti specificatamente riferiti all’adempimento.
Il testo integrale della circolare lo trovate al seguente link: www.innovazionepa.gov.it