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I Contratti di Solidarietà in deroga: criteri e modalità applicative

Recentemente più volte abbiamo parlato dei Contratti di Solidarietà in deroga, riesaminiamo il D. M. 94033 su criteri e modalità applicative.


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di - 4 Luglio 2016

Recentemente più volte abbiamo parlato dei Contratti di Solidarietà in deroga. Questi contratti a seguito del Jobs Act sono individuati come causale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), riesaminiamo quindi il Decreto Ministeriale 94033 che ne illustra criteri e modalità applicative.

Il Decreto Legislativo 148 del 2015 del Jobs Act ha previsto il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda i Contratti di Solidarietà, all’art. 21, comma 1, lettera c), essi vengono individuati come una causale di intervento delle integrazioni salariali straordinarie. Il successivo comma 5 procede poi a descriverli.

Vediamo dunque come Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Decreto Ministeriale 94033 del 13.01.2016 (criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) illustra criteri e modalità applicative dei Contratti di Solidarietà.

Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS

Aziende e lavoratori beneficiari dei Contratti di Solidarietà in deroga

L’art. 3, comma 1, del DM 94033 sottolinea che l’accesso al trattamento di integrazione salariale in seguito alla stipula di un Contratto di Solidarietà avviene per le aziende che:

Attraverso i successivi commi dal 2 al 4 vengono poi stabiliti i seguenti criteri:

Ricordiamo inoltre che dal 01.07.2016 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.Lgs 148/2015, è stato abrogato l’art. 5 del Decreto Legge 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 236 del 1993.

Le aziende che quindi non rientrano nel campo di applicazione della CIGS non potranno più stipulare Contratti di Solidarietà di tipo B.

Leggi anche: I Contratti di Solidarietà dopo il 1° luglio 2016

Modalità applicative dei Contratti di Solidarietà

L’art. 4, comma 1, del DM 94033 precisa come l’esubero di personale in base al quale viene sottoscritto un Contratto di Solidarietà deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.

I successivi commi 2 e 3 prevedono alcune modalità applicative legate all’orario di lavoro. Nello specifico:

Infine, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 94033, nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di un Contratto di Solidarietà non è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo in caso di opposizione da parte dei lavoratori.

Decreto Ministeriale 13 Gennaio 2016 n. 94033 (PDF)

  D.M. 94033 del 13.01.2016 (370,9 KiB, 976 hits)

Leggi anche: Modifiche al Jobs Act e contratti di solidarietà espansivi

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Tags: Contratti di Solidarietà