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di Redazione Lavoro e Diritti - 11 Agosto 2021
Assegno unico figli 2021: è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, la Legge n. 112 del 30 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori». Nuovo step di avvicinamento quindi per l’iter di realizzazione dell’assegno unico per i figli che sarà universalmente riconosciuto dal 2022.
Con il recente messaggio INPS numero 2331 del 17 giugno 2021 l’Istituto aveva fornito quelle che saranno probabilmente le ultime tabelle ANF 2021 – 2022 con i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare spettanti ai lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. In realtà, la data di fine erogazione sarà probabilmente anticipata al 31 dicembre 2021, coincidente con il definitivo passaggio all’assegno unico, misura che, in mancanza dei decreti attuativi, ha ad oggi visto delinearsi i suoi principi fondamentali grazie alla Legge delega numero 46 del 1° aprile 2021.
Sino al 31 dicembre, il Governo ha introdotto con il Decreto legge numero 79 dell’8 giugno 2021 alcune misure temporanee, in attesa dell’avvio dell’assegno unico.
Stiamo parlando di:
Quest’ultima previsione è stata peraltro recepita dall’INPS nel definire i nuovi importi degli ANF per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe).
Analizziamo nel dettaglio le tappe del passaggio dagli ANF all’assegno unico.
E’ entrata in vigore il 21 aprile scorso la Legge 1° aprile 2021 numero 46 con cui si delega il Governo ad adottare (entro dodici mesi) uno o più decreti legislativi con lo scopo di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, grazie all’introduzione di un assegno unico e universale.
Come espressamente previsto all’articolo 3, il nuovo sussidio porterà al graduale superamento o alla soppressione di una serie di misure fiscali o economiche di favore, attualmente in vigore, tra cui figurano gli assegni per il nucleo familiare.
In attesa della partenza ufficiale dell’assegno unico, il 9 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 con cui è stato introdotto un cosiddetto “assegno – ponte”, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a beneficio dei nuclei con figli minori attualmente esclusi dagli ANF, in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro.
L’importo mensile del sussidio, erogato dall’INPS in funzione dell’ISEE e del numero di figli minori, dovrà essere richiesto previa domanda da inoltrare all’Istituto, secondo le modalità indicate con apposita circolare da pubblicare entro il 30 giugno.
In parallelo rispetto all’introduzione dell’assegno – ponte, il D.l. n. 79 prevede, sempre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, una maggiorazione degli importi a titolo di assegni per il nucleo familiare già in vigore.
L’aumento in questione è quantificato:
Considerando che la maggiorazione temporanea è stata riconosciuta dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, così come l’assegno – ponte, è ipotizzabile, a meno di proroghe, il passaggio dagli ANF all’assegno unico a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La modifica sarà senz’altro proceduta da uno o più decreti legislativi, oltre che da una circolare INPS esplicativa delle modalità di inoltro delle istanze ed altri aspetti operativi.
Destinatari dell’assegno unico saranno i nuclei familiari con figli minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.
Eccezionalmente, la prestazione è estesa sino al ventunesimo anno di età del figlio a condizione che:
Le anticipazioni contenute nella legge delega prevedono il calcolo dell’assegno unico in base all’ISEE ed al numero dei figli a carico. Vengono peraltro riconosciute maggiorazioni per:
Per i figli maggiorenni, al contrario, spetterà un ammontare inferiore rispetto agli under 18.
Il sussidio sarà ripartito in egual misura tra i genitori o, in loro assenza, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Nei casi:
la prestazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore che ha in affidamento i figli. Se l’affidamento è congiunto o condiviso, il sussidio è ripartito equamente tra i genitori.
Stando a quanto riportato nella legge delega l’assegno unico sarà erogato attraverso:
Per i figli maggiorenni a carico, sino al ventunesimo anno di età, il pagamento può avvenire direttamente in favore degli stessi (previa loro richiesta), in luogo dei genitori, al fine di favorirne l’autonomia personale.
Le somme corrisposte a titolo di assegno unico non subiranno alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Le stesse non entreranno peraltro nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
Il già citato articolo 3 della Legge delega dispone, oltre agli ANF, la soppressione o il graduale superamento di:
Saranno invece mantenute le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico.
Leggi anche: Assegno unico per i figli, quando parte? Novità e dettagli
Eccezion fatta per le misure che andrà a sostituire progressivamente, l’assegno unico sarà pienamente compatibile, così la legge delega articolo 1 comma h), altre “misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.
Prevista inoltre la cumulabilità con il Reddito di cittadinanza (articolo 1 comma d). Non solo, le due misure saranno erogate congiuntamente. Sul punto è opportuno precisare che la corresponsione del Reddito avviene a mezzo di ricarica mensile di una carta di pagamento elettronica (cosiddetta “Carta RdC”). Considerando le diverse modalità di pagamento dell’assegno unico, i futuri chiarimenti normativi o di prassi forniranno indicazioni anche su questo aspetto.