Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli Enti del Terzo Settore (Legge 117/2017) è stata ridotta la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge 398/91. E’ stata infatti abrogato l’art. 9 bis del Decreto Legislativo 417/1991 che dava facoltà di opzione anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle Pro-loco.
Dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), potranno quindi accedere alle agevolazioni della Legge 398/91 solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza fini di lucro.
I regimi fiscali possibili per le ASD e SSD dopo la riforma degli Enti del Terzo settore
L’art. 5 del nuovo codice degli Enti del Terzo Settore Legge 117/2017 inserisce tra le attività di interesse generale e precisamente alla lettera t: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. Questo significa che le ASD e SSD potranno scegliere di operare:
iscrivendosi al RUNTS con l’accesso al regime fiscale agevolato ai sensi del nuovo codice degli Enti del Terzo Settore di cui alla Legge 117/2017;
senza l’iscrizione al RUNTS, continuando nel regime fiscale di cui alla Legge 398/91;
nel regime fiscale ordinario.
Regimi fiscali a confronto: Legge 398/91 e Legge 117/2017, quale la più conveniente?
Da premettere che ai sensi dell’art. 143 del TUIR, non sono considerati redditi da attività commerciale, i proventi derivanti da scopi istituzionali dell’associazione e come tali, non sono redditi soggetti ad imposta.
Agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/91
Le agevolazioni fiscali della Legge 398/91 sono:
la base imponibile IRES è calcolata dalla deduzione forfettaria del 97% sui proventi; sarà tassato quindi solo il 3%;
l’IVA è liquidata nella misura del 50% dell’imposta dovuta;
esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, dall’obbligo delle scritture contabili e infine dall’obbligo di fatturazione tranne che per le sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie;
esonero dall’emissione di scontrini fiscali e ricevute fiscali;
non concorrono alla formazione di reddito imponibile, i proventi derivanti da attività commerciale svolta per il raggiungimento dei fini istituzionali, per un massimo di due eventi l’anno e per un incasso complessivo non superiore ad euro 51.645,69.
proventi di natura commerciale non devono essere superiori ad euro 400.000,00.
Unici obblighi sono dati:
dalla numerazione conservazione delle fatture di acquisto e delle fatture emesse;
dall’annotazione nel registro dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo, anche con un’unica scrittura, dell’ammontare dei proventi derivanti da attività commerciale;
versamento IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
vanno annotati i proventi da attività istituzionali che non costituiscono reddito imponibile sul modello di cui al DM 11/02/1997.
Agevolazioni fiscali di cui alla Legge 117/2017
Della riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore ne abbiamo ampiamente parlato nell’articolo dedicato “La riforma degli Enti del Terzo Settore“.
Brevemente le associazioni che si iscriveranno al RUNTS e che diventeranno Enti del Terzo Settore calcoleranno la base imponibile soggetta a tassazione nel seguente modo:
la base imponibile IRES è calcolata dalla deduzione forfettaria del 93% sui proventi; sarà tassato quindi il 7%;
in materia di IVA il codice del Terzo Settore lascia un vuoto normativo. L’imposta sarà quindi liquidata con il metodo “IVA da IVA”, ovvero IVA vendite meno IVA acquisti.
il vuoto normativo persiste anche a riguardo degli adempimenti fiscali e contabili. Non risultano quindi esenti gli ETS dalla registrazione, fatturazione e dai dichiarativi.
Agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche: conclusione
La nostra conclusione in merito alla convenienza per le Associazioni Sportive Dilettantistiche se diventare oppure no Enti del Terzo Settore, esaminando i due regimi fiscali, appare scontata.
L’unica nota negativa è che probabilmente saranno stanziati dei fondi sociali dalla Comunità Europea solo per gli ETS e le ASD non iscrivendosi al RUNTS non potranno accedervi.