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di Redazione Lavoro e Diritti - 21 Agosto 2018
La data di scadenza fissata per tutti i Conti dormienti, polizze, libretti di risparmio, che non vengono più movimentati dal titolare per 10 anni affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 2008 è fissata per il prossimo novembre. Tutti questi fondi saranno automaticamente trasferiti nelle casse dello Stato.
Nei primi giorni di agosto il Mef ha pubblicato un comunicato con il quale ricorda che a novembre inizieranno a scadere i termini per reclamare i primi conti; parliamo come detto sopra delle somme confluite a partire dal 2008 nel Fondo Rapporto Dormienti. Vediamo insieme cosa sono e come fare domanda entro la fine di novembre.
Vengono definiti conti dormienti tutti quei rapporti con le banche, poste e intermediari finanziari che hanno un importo superiore ai 100 euro e non movimentati dal titolare o da un delegato da almeno 10 anni.
In passato l’importo considerato dormiente veniva versato nelle casse della banca in possesso di tale somma. Dal 2007 invece è stata emanata una nuova legge che stabilisce che tutte le somme dovranno essere versate in un fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo fondo viene utilizzato per risarcire le vittime dei crack finanziari.
Sono considerati fondi dormienti:
Per individuare se si è in possesso di un conto dormiente, è possibile consultare la banca dati Consap SpA. L’utilizzo di tale banca dati è davvero molto semplice. Infatti, tutto quello che bisogna fare è recarsi all’indirizzo www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti e selezionare la voce “cerca rapporto dormiente“.
Cliccato su tale voce, il portale vi chiederà di inserire i seguenti dati:
Successivamente all’inserimento di tutti i dati richiesti sarà possibile scoprire se si è in possesso di un conto dormiente. Se la ricerca effettuata porta ad un risultato positivo, sarà possibile inviare domanda di rimborso entro il prossimo novembre. Ricordiamo comunque che sarà possibile reclamare i conti dormienti affluiti nel fondo nel novembre del 2008.
Possono presentare l’istanza di rimborso dei rapporti dormienti tutti i titolari in possesso oppure eredi di depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari e gli ordinanti degli assegni circolari. Non è possibile richiedere il rimborso per polizze vita, buoni fruttiferi postali non riscossi entro 10 anni, assegni circolari non incassati entro tre anni.
Le domande di rimborso per le somme presenti sui conti dormienti, potranno essere presentate in via telematica attraverso il Portale Unico Consap all’indirizzo http://portale.consap.it/ oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a CONSAP S.p.A. Rif. Rapporti Dormienti- V. Yser 14 – 00198 Roma.
In allegato al modello scaricabile presso il sito web della CONSAP, bisognerà allegare i seguenti documenti:
Successivamente al invio dell’istanza di rimborso con allegato i documenti precedentemente elencati, la Consap esaminerà le domande secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Infine, ricordiamo che le richieste di rimborso, devono essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari (art. 1 DPR 22.06.07, n. 116).