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di Redazione Lavoro e Diritti - 30 Ottobre 2022
La Certificazione Unica è un modello di denuncia obbligatorio che ha la funzione di trasmettere all’Agenzia delle Entrate e rendere noto al percipiente, le ritenute operate dai sostituti d’imposta rispetto ai compensi riconosciuti a:
La CU si compone di due modelli:
Sebbene il termine per l’invio telematico sia ormai scaduto restano da inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata. In tal caso la scadenza per l’invio è la stessa del modello 770/2022, cadente il 31 ottobre 2022. L’adempimento, per le caratteristiche dei redditi coinvolti, interessa soprattutto le Certificazioni Uniche sui compensi da lavoro autonomo.
Sul sito dell’Agenzia Entrate (agenziaentrate.gov.it) sono stati pubblicati il modello CU sintetico ed ordinario in pdf ed in particolare le istruzioni per la compilazione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Sono obbligati all’invio della Certificazione Unica 2022 coloro che nel 2021 hanno:
Sono interessati dalla CU anche i titolari di posizione assicurativa INAIL per quanto concerne le informazioni sul personale assicurato.
La scadenza ordinaria per l’invio della Certificazione Unica redditi 2022 è coincisa con il 31 marzo.
Fanno eccezione le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, coincidenti di fatto con le Certificazioni uniche relative ai lavoratori autonomi. In questi casi il termine cade il 31 ottobre 2022.
La Certificazione Unica dev’essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia Entrate:
In questa seconda ipotesi l’intermediario è tenuto a:
A prescindere dalle modalità di trasmissione, il flusso telematico si considera presentato nel giorno, come indicato nelle istruzioni ADE, in cui “è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate”. In tal senso la prova della presentazione è “data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica”.
Una volta effettuata la trasmissione il sistema restituisce immediatamente un messaggio che “conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione”. Pertanto, solo quest’ultimo documento costituisce prova dell’avvenuto inoltro della Certificazione unica.
Il sostituto d’imposta ha la possibilità di inviare separatamente:
Eventuali errori presenti nella CU possono essere corretti inviando un nuovo flusso entro i 5 giorni successivi la scadenza, senza alcuna sanzione.
Al di fuori dei casi appena citati, per ogni Certificazione omessa, errata o tardiva è prevista una sanzione pari a 100,00 euro sino ad un massimo di 50 mila euro.
L’importo è ridotto a 33,33 euro per ciascuna CU corretta (entro un tetto massimo di 20 mila euro), trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza.
I flussi da inviare all’Agenzia delle Entrate si compongono innanzitutto del Frontespizio in cui sono riportati:
A seguire è presente il Quadro CT, utilizzato per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, resi disponibili dall’Agenzia Entrate ai sostituti d’imposta per il conguaglio in busta paga.
La terza ed ultima parte del modello è rappresentata dalla Certificazione Unica vera e propria, in cui vengono riportati: