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di Daniele Bonaddio - 14 Luglio 2021
Disattivato il portale di Assistenza fiscale (730-4) dell’INPS. Infatti, non è più online il servizio che consentiva a professionisti e intermediari abilitati la gestione dei modelli 730-4. Chiaramente stiamo parlando di dichiaranti che hanno indicato INPS come sostituto d’imposta. Il processo è sostituito da precise comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che, a partire dal modello 730/2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2019, l’INPS riceve i modelli 730-4 solamente tramite l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, CAF e professionisti abilitati che hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate dichiarazioni 730 di contribuenti che hanno indicato INPS come sostituto d’imposta, riceveranno comunicazioni in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti oggetto di diniego perché non sostituiti INPS.
Anche per il 2021, l’INPS assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.
È bene precisare al riguardo che il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali ad esempio le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere.
Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2021.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2021, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF.
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).
Cosa accade se la cessazione del rapporto di sostituzione avvenga prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio (ad esempio per interruzione della prestazione). Ebbene, in tali casi, l’INPS comunica il diniego all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i codici diniego per situazioni particolari, riservati all’INPS:
I codici relativi alla motivazione del diniego sono indicati nelle specifiche tecniche per la comunicazione dei dinieghi dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico: