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Lavoratori impatriati 2021: proroga del regime fiscale agevolato. I dettagli

Possibile prorogare il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, per ulteriori 5 anni. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.


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di - 9 Marzo 2021

Proroga per ulteriori 5 periodi d’imposta del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. L’agevolazione può essere goduta dai lavoratori dipendenti e autonomi che esercitino l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10%  dei redditi prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento è da effettuare mediante il modello F24, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento si deve effettuare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021. Il documento di prassi, inoltre, specifica che i lavoratori dipendenti richiedono in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro. Diversamente i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

Regime fiscale agevolato lavoratori impatriati: versamento in un’unica soluzione

La possibilità di usufruire del regime agevolato fiscale è esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di:

Lavoratori impatriati 2021: modalità di versamento dell’imposta sostitutiva

Gli importi devono essere versati mediante il modello di pagamento F24. Il codice tributo, nonché le istruzioni per la compilazione del mod. F24, verranno indicate successivamente con apposita risoluzione.

L’importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Diversamente, per i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in commento.

Chiaramente, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Richiesta scritta al datore di lavoro

Per poter godere della proroga del beneficio in argomento, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta:

La richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente deve contenere:

I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

Provvedimento Agenzia Entrate n. 60353 del 3 marzo 2021

  provvedimento Agenzia Entrate n. 60353 del 3 marzo 2021 (575,3 KiB, 291 hits)

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