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Modello 730 / 2017: premi di risultato sotto forma di benefit

Tassazione dei premi di risultato sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato nel modello 730 / 2017


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di - 4 Luglio 2017

Più volte nel corso dell’anno ci siamo soffermati sul tema di Premi di Produttività detassati e possibilità di loro convogliamento in beni welfare, si è anche sottolineata la possibilità, con accordo sindacale, di erogare con questa modalità, i Premi anche per coloro che non fossero in possesso dei requisiti richiesti (€ 80.000 reddito anno precedente). Vediamo come devono essere indicati nel modello 730 / 2017.

Lo scorso 9 giugno l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 67, rispondendo ad uno specifico interpello, ha chiarito come debba essere esposta la voce nel Modello 730, dando la possibilità a chi lo avesse già inviato, di presentare una nuova dichiarazione entro il prossimo 24 luglio 2017.

A dire il vero la risoluzione si presenta riportando i limiti previsti per il 2016, rifacendosi alla normativa no. 208/2015, cui la relativa risoluzione 28/E, precisava che per i Premi di Produzione erogati sotto forma di benefits per coloro che avessero superato l’allora limite di € 50,000, si dovesse applicare la tassazione ordinaria.

Pertanto nel Modello dichiarativo 730/2017, quadro C rigo 4 col.3 – Somme di imposta sostitutiva, andrà evidenziato quanto riportato al punto 573 della Certificazione Unica, quindi come tassazione ordinaria e non come benefit relativo alla col. 5. Di seguito è necessario barrare la col. 6 – Tassazione Ordinaria – (rigo RC$).

Ciò naturalmente vale anche per quei dipendenti che, pur in possesso dei requisiti per la detassazione, con richiesta scritta al Datore di Lavoro, optano per convenienza personale, per la totale tassazione ordinaria.

Premi di risultato sotto forma di benefit nel Modello 730 / 2017, risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

  Risoluzione Agenzia Entrate 67/2017 (202,6 KiB, 771 hits)

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