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di Daniele Bonaddio - 19 Giugno 2021
NASpI anticipata e esenzione IRPEF: come beneficiare della non imponibilità Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI anticipata per acquisto di quote di cooperative? Ebbene, il lavoratore interessato al riconoscimento dell’esenzione, deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione dell’indennità disoccupazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Inoltre, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda di anticipazione, con le modalità individuate dall’Inps, una serie di documenti tra cui un’attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 17 giugno 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
La NASpI consiste in un sussidio di disoccupazione mensile, con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro.
Il lavoratore in disoccupazione ha diritto a ricevere l’anticipo NASpI in un’unica soluzione, ovvero la corresponsione delle mensilità di NASpI rimanenti liquidate anticipatamente, in un’unica soluzione. La Naspi anticipata può essere usata per l’avvio di una nuova attività fra cui:
la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa; nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio
In questo caso la normativa prevede che l’importo di Naspi anticipata sia detassato ai fini IRPEF.
Il lavoratore deve presentare all’Inps domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Inoltre, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda di anticipazione, con le modalità individuate dall’Inps, i seguenti documenti:
Alla luce di quanto appena affermato, l’Inps, erogatore della NASpI, non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate; inoltre certificherà, in qualità di sostituto d’imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione unica.
Alleghiamo di seguito il testo del provvedimento dell’Agenzia Entrate.