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di Daniele Bonaddio - 7 Aprile 2022
Differiti tutti gli adempimenti fiscali ricadenti nei due giorni del 30 e 31 marzo 2022. Il motivo principale sta nel fatto che nei predetti giorni l’Agenzia delle Entrate ha avuto un blackout informatico, bloccando di fatto gli accessi sul portale e di conseguenza gli adempimenti.
In particolare, ci sono state delle difficoltà tecniche comunicate da Sogei il 30 marzo, e il 31 marzo il sito ancora non si era ripreso al 100%. Questi malfunzionamenti hanno comportato problematiche a professionisti e a imprese, vista impossibilità di portare a termine gli adempimenti in scadenza. La stessa AdE ha emanato in data 1° aprile 2022 il Provvedimento n. 9/E, a seguito di comunicato stampa, tramite il quale ha preso atto dell’irregolare funzionamento di taluni servizi e la conseguente proroga delle scadenze previste per la fine del mese.
Cosa succede in questi casi? Se un intermediario non è riuscito ottemperare alle scadenze fiscali, andrà incontro alle sanzioni? In tali casi, la legge stabilisce che si applica la L. n. 498/1961. Cosa afferma questa legge? Ebbene, in caso di guasto informativo il contribuente ha a disposizione ulteriori 10 giorni di tempo per effettuare l’adempimento.
Tra l’altro, è possibile applicare altresì ulteriori 7 giorni per “lieve inadempimento”: quindi, a conti fatti, gli adempimenti ricadenti nei giorni di 30 e 31 marzo possono essere rinviati fino a dopo Pasqua e Pasquetta. In altri termini, si arriverebbe al 19 aprile 2022.
Tra gli adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo 2022, ricadono anche gli avvisi bonari. Infatti, tra il 28 febbraio e il 1° marzo arrivano gli avvisi bonari ai contribuenti che hanno poi 30 giorni di tempo – dalla data di ricevimento dell’avviso – ad ottemperare all’adempimento.
Quindi, la scadenza cade proprio nei giorni del 30 e 31 marzo 2022, giorni nei quali il portale dell’Agenzia delle Entrate ha avuto un blackout informativo.
Ma quali sono le scadenze che s’intendono rinviate? Innanzitutto, sono rinviate all’11 aprile 2022:
Un’altra scadenza fiscale è quella che riguarda i lavori edilizi, o meglio la comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate relativa alle opzioni alternative alla detrazione (cessione del credito o sconto in fattura). La scadenza di questo adempimento è già stata prorogata al 29 aprile.
In merito alla comunicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, s’intendono rinviate alla predetta data tutte quelle che vengono inviate entro il 5 aprile – ossia caricate sulla piattaforma cessione dei crediti entro il 10 aprile – consentendo quindi l’utilizzo dei relativi crediti d’imposta.
Altri importanti appuntamenti slittati sono quelli con: