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di Daniele Bonaddio - 2 Aprile 2021
Quale tassazione si applica ai redditi da lavoro dipendente legati ad obiettivi? È questa la domanda affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 223 del 29 marzo 2021. Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria specifica che laddove l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente” si applica la tassazione separata.
In caso di recupero della maggiore imposta versata dal contribuente, l’interessato può presentare istanza entro 48 mesi dalla data del versamento stesso. Il termine da cui far decorrere i 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.
In base al principio di cassa:
sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. In particolare, gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti sono soggetti al regime di tassazione separata.
Affinché possa trovare applicazione la tassazione separata è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa. Inoltre, occorre che detto ritardo:
Ciò significa che la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono.
Ad esempio, si pensi agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti. In tale ipotesi, è la stessa natura degli emolumenti in questione a comportare che l’erogazione non possa avvenire nell’anno di riferimento. Infatti, poiché la valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno, è evidente che gli emolumenti connessi al risultato verranno erogati in un periodo d’imposta successivo. Pertanto, non possono essere considerati come arretrati nel senso sopra indicato.
Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
laddove l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente” si applica la tassazione separata.
Per quanto concerne il recupero della maggiore imposta versata dal contribuente, l’AdE richiama quanto contenuto all’art. 38 della Dpr. n. 602/1973. Tale norma dispone che il soggetto il quale ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza, entro 48 mesi dalla data del versamento stesso.
L’istanza può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Il termine da cui far decorrere i 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto.
Pertanto, i soggetti interessati potranno presentare, entro i termini descritti, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso. L’istanza conterrà le maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.