X

Regime semplificato o forfettario, quale scegliere per la propria Partita IVA

Regime forfettario o regime semplificato, quale regime fiscale e contabile scegliere per la propria Partita IVA? Ecco alcuni spunti utili


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 14 Marzo 2022

Con l’introduzione del regime forfettario (L. 190/2014 e successive modifiche e integrazioni) i contribuenti hanno visto un’ulteriore opportunità da intraprendere a livello contabile-fiscale per la propria Partita IVA. Il nuovo regime si è unito al già esistente regime ordinario, a sua volta suddiviso in regime ordinario e regime semplificato, che quindi ha perso il proprio ruolo di centralità in riferimento ad imprese e a liberi professionisti.

Quindi sia che si opti per un’attività da libero professionista, in forma societaria o per un’attività iscrivibile in Camera di Commercio come impresa individuale, i regimi fiscali tra cui scegliere sono essenzialmente tre, i quali variano principalmente in base ai requisiti dimensionali del soggetto.

A seconda della forma giuridica del contribuente, però, la scelta del regime fiscale può non essere negoziabile. Per esempio, se si decide di aprire una S.r.l., il regime fiscale obbligatorio è quello ordinario in contabilità ordinaria. Inoltre, il regime forfettario vale solo per le persone fisiche (siano essi liberi professionisti, lavoro autonomo – artigiani e commercianti – imprese individuali).

Analizziamo gli aspetti più importanti del regime ordinario semplificato e del regime forfettario, valutando anche la convenienza di uno piuttosto che dell’altro per la gestione della propria attività.

Regime semplificato: cos’è e quali sono i requisiti di accesso e mantenimento

Il Regime semplificato è un regime fiscale naturale per chi non ha i requisiti per l’accesso al regime forfettario. E’ un regime fiscale opzionale, restando ferma la possibilità di optare per la tenuta della contabilità ordinaria per opzione.

Il requisito d’accesso al regime è legato all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente del contribuente. I soggetti interessati sono le società di persone, le ditte individuali, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

Chi supera queste cifre sarà quindi naturalmente escluso dall’accesso al regime semplificato, insieme a determinate categorie escluse ex lege:

Il contribuente può esercitare l’opzione e aderire al regime semplificato: può farlo in sede di dichiarazione IVA, pena l’inserimento automatico nel regime fiscale ordinario e perdere dunque il vantaggio di poter tenere una contabilità più snella. 

Gestione contabile in regime semplificato: adempimenti e fatturazione

E’ onere del contribuente in regime semplificato di tenere i soli registri IVA, il registro  degli incassi (ricavi percepiti) e il registro dei pagamenti (spese sostenute) e i registri dei beni ammortizzabili (libro cespite).

Non si ha obbligo di tenuta del libro giornale e della gestione patrimoniale (attivo e passivo).

Il contribuente è altresì obbligato –  per ogni compenso/ordine ricevuto – ad emettere fattura elettronica e ad inviarla allo SdI (Sistema di Interscambio) tramite l’indirizzo PEC o il codice destinatario del soggetto acquirente. 

Gestione contabile in regime semplificato: detrazione e deduzione

In regime semplificato è possibile portare in detrazione le spese personali del contribuente nonchè dedurre le spese “inerenti” all’attività, sostenute durante lo svolgimento e a favore della propria attività professionale, quali a titolo esemplificativo PC, stampante, libri, compensi per collaboratori, affitto, ristrutturazione (per l’immobile utilizzato per uso esclusivo professionale). E’ altresì possibile portare in parziale deduzione, secondo determinate %, spese per uso promiscuo.

Si tratta di una differenza importante rispetto al regime forfettario che può essere vantaggiosa per chi sostiene molte spese. Si pensi, ad esempio, a chi acquista la merce che rivende in grandi quantità o chi per esercitare l’attività deve acquistare macchinari o strumentazioni specifiche.

Regime forfettario: un regime agevolato dedicato alle persone fisiche

Il Regime forfettario è un regime fiscale e contabile che si applica esclusivamente alle persone fisiche che non abbiano – nel corso dell’anno – superato una certa soglia di incassi. Nel caso in cui gli incassi non superino infatti la determinata soglia dei 65.000,00 euro annui, si può optare per questo regime agevolato: si applicano, alternativamente, le due aliquote del 5% o del 15% al reddito imponibile al posto dell’IRPEF.

In particolare, l’accesso al regime con l’aliquota del 5% è possibile solo a determinate condizioni (riportate qui di seguito) e può durare solo per 5 anni, al termine dei quali verrà automaticamente applicata l’aliquota del 15%:

Leggi anche: Partita Iva in regime forfettario 2022: requisiti e novità riforma fiscale

Requisiti di accesso e mantenimento del regime forfettario

I requisiti per accedere al regime forfettario sono i seguenti e devono essere anche mantenuti – cumulativamente – ai fini della permanenza nello stesso:

Il regime forfettario è un regime naturale per il contribuente: questo significa che egli non è obbligato ad accedervi e/o a rimanervi – anche se in possesso dei requisiti sopra elencati – potendo optare per il regime ordinario.

Gestione contabile in regime forfettario: fatturazione e adempimenti

Oltre alle agevolazioni previste in relazione alle aliquota applicate, in regime forfettario si è esenti sia da IVA che da ritenuta d’acconto in fattura. Questo significa che – al momento dell’emissione della fattura – non si deve indicare né l’IVA né la ritenuta d’acconto sulla fattura; ma solo l’importo lordo che il cliente pagherà per la prestazione oggetto della fatturazione.

Per quanto riguarda la modalità di fatturazione non vige – almeno per il momento – l’obbligo di fatturazione elettronica per chi si avvale del regime forfettario. 

Inoltre, chi svolge attività di e-commerce è esonerato dagli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo i) della tenuta del registro dei corrispettivi di vendita (che permette di inserire soltanto l’importo totale di quanto incassato dalle vendite di ogni singolo giorno, al netto dei rimborsi ricevuti) ii) o – se richiesta dal cliente – dell’emissione della fattura cartacea.

Gestione contabile in regime forfettario: detrazione e deduzione

In regime forfettario non è possibile portare in detrazione le spese personali del professionista o sfruttare i vari bonus fiscali previsti attualmente. Parimenti non è possibile dedurre le spese “inerenti” all’attività, sostenute durante lo svolgimento e a favore della propria attività professionale.

L’unica possibilità di deduzione consiste in quella “forfettaria”, appunto, stabilita dal coefficiente di redditività previsto per ciascun codice ATECO.

L’unica possibilità, invece, per portare in detrazione le spese personali (a titolo esemplificativo: spese mediche, interessi del mutuo, spese per ristrutturazioni edilizie…) è quella di avere un reddito ulteriore oltre a quello assoggettato al regime forfettario, ad esempio un reddito da lavoro dipendente, un reddito da locazione di immobile (non sottoposto al regime di cedolare secca), e in generale redditi soggetti ad IRPEF.

Altra possibilità riguarda lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.

Regime semplificato o forfettario? Confronto fra i due regimi

Dal regime fiscale dipendono una serie di adempimenti mensili/annuali nonchè una diversa tenuta della contabilità. Inoltre, è opportuno valutare tutti gli aspetti della propria attività: il totale incassato, le spese da sostenere per l’attività e il proprio codice ATECO.

Passiamo in rassegna in pochi passaggi i punti salienti di entrambi i regimi.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: ABC FiscoRegime Forfettario