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di Daniele Bonaddio - 8 Febbraio 2021
Con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di requisito dell’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente nell’ambito delle ritenute fiscali negli appalti. Sul punto è stato precisato che non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina delle ritenute fiscali negli appalti qualora i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma.
Inoltre, stante il fatto che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’AdE ha precisato che:
L’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, ha introdotto al D.Lgs. n. 241/1997 l’art. 17-bis, dal titolo:
Tale norma impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i presupposti al ricorrere dei quali si applica l’intera disciplina sono:
Inoltre, nel ribadire che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma», ha precisato che:
Con il nuovo documento l’Agenzia ha chiarito che qualora i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.