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Smart working: deducibilità delle spese di connessione a internet. Le indicazioni dell’AdE

Rientrano tra le spese deducibili i costi relativi alla connessione internet che una società intende rimborsare ai propri dipendenti.


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di - 31 Maggio 2021

Smart working, spese di connessione a internet: deducibili ai fini IRES le spese riguardante il traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”. A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza del rimborso spese del costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet“) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa. Il costo, si precisa, serve per lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.

L’attivazione della connessione rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, e, di conseguenza, detti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

Premessa: definizione dei redditi di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito posto, parte dalla definizione di reddito di lavoro dipendente. In base al principio di onnicomprensività, l’art. 51, co. 1 del TUIR stabilisce che:

tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”,

costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

Di conseguenza, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente. Restano salve le trasferte e i trasferimenti.

Rimborso abbonamento internet lavoratori in smart working

Il rimborso da parte del datore di lavoro non riguarda il solo costo riferibile al suo esclusivo interesse, dal momento che il datore di lavoro rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet.

Infatti, l’Agenzia ritiene che il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti.

Smart working, spese di connessione a internet: deducibilità dei costi ai fini IRES

In merito alla deducibilità ai fini IRES ecco i chiarimenti dell’Agenzia; si tratta di un rimborso spese accordato al dipendente in smart working per attivazione e canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet.

Tale costo, in particolare, è sostenuto dal datore di lavoro per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile. Il rimborso concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. In definitiva, l’attivazione della connessione rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita. Pertanto, detti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

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Tags: Smart working