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Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: modalità di restituzione

Credito d'imposta del 30% della somma restituita al sostituto d'imposta resa senza le ritenute operate e versate. I dettagli


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di - 16 Luglio 2021

Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Con la Circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni che prevedono la restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Sul punto, al fine di deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto la cd. modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’art. 10, lett. d-bis) del TUIR (Dpr. n. 917/1986).

In pratica, la restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: somme restituite al lordo

La circolare richiama, in primis, l’art. 10, co. 1, lett. d-bis) del TUIR, in forza del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti. Il presupposto è che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.

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La disciplina riguarda non solo i redditi di lavoro dipendente, ma tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche:

In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione:

Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.

Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto che:

Restituzione al netto della ritenuta subìta al momento della percezione

Il co. 2-bis, introdotto nell’art. 10 del TUIR, disciplina una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.

Ebbene, sono previste due distinte modalità di restituzione delle somme, in quanto:

Calcolo dell’importo netto delle somme da restituire

Per il calcolo dell’importo netto da restituire, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Le somme da restituire vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.

Il credito d’imposta, meccanismo e utilizzo

L’articolo 150, disciplinando le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute IRPEF versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, gli riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al “netto” delle ritenute. Il bonus, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.

Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito. Pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

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Tags: Agenzia delle EntrateIRPEF