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di Redazione Lavoro e Diritti - 10 Gennaio 2020
La Legge di bilancio 2020 interviene sulle spese detraibili prevedendo importanti novità sui limiti di reddito e sulle spese tracciabili. In particolare la manovra finanziaria prevede che per i redditi superiori a 120.000 la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito stesso. Ulteriore restrizione è legata all’obbligo di pagamento tracciabile ossia tramite bonifici bancari o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, ai fini delle detrazioni fiscali tutte le spese che danno luogo allo sconto del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, oltre ad essere legate al proprio monte reddituale conseguito nell’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Le limitazioni di reddito e di pagamento tracciabile non trovano applicazione per le spese sanitarie. Ecco cosa prevede la Manovra 2020, in attesa della circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle entrate che porterà specifici chiarimenti.
La Legge di bilancio 2020 limita la detraibilità delle spese indicate all’art.15 del TUIR.
Il riferimento è alla detrazione del 19% riconosciuta per spese quali ad esempio:
Con l’intervento della Legge di bilancio, ai fini della detrazione, salvo specifiche eccezioni che vedremo a breve, tutte le spese art.15 che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, oltre ad essere legate al proprio monte reddituale conseguito nell’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
La legge di bilancio 2020 interviene sulla detraibilità delle spese sopra individuate riducendo il grado di detraibilità in funzione del reddito complessivo conseguito dal contribuente; in particolare la detrazione del 19%:
Fino a 120.000€ | Detrazione del 19% piena |
Oltre 120.000 fino a 240.000 | (240.000-reddito conseguito)/120.000 |
Oltre 240.000 | 0 |
Dunque, per i redditi superiori a 120.000 € la detrazione diminuirà all’aumentare del reddito conseguito dal contribuente in quello specifico anno di sostenimento della spesa.
La Legge di bilancio oltre a fissare le suddette previsioni restrittive, indica le modalità di determinazione del reddito ai fini di verifica della soglia di 120.000€; il reddito complessivo viene determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Viene così previsto un beneficio specifico per i proprietari di un’abitazione e delle relative pertinenze.
Ad ogni modo, la detrazione del 19% spetterà per intero, al di là del monte reddituale conseguito, oltre che per le spese sanitarie, per oneri quali: interessi passivi e relativi oneri accessori nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione , pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; interessi passivi su mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La Legge di bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Rientrano tra gli strumenti di pagamento tracciabili: i bonifici bancari o postali ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
A differenza di quanto detto in riferimento ai limiti reddituali che trovano applicazione in rapporto agli oneri di cui all’art.15 del TUIR con le eccezioni sopra esposte, l’obbligo di pagamento tracciabile si estende anche agli oneri detraibili e riconducibili ad altre disposizioni normative.
Sarà l’Agenzia delle entrate con apposita circolare esplicativa a chiarire l’effettivo ambito oggettivo di applicazione delle previsioni restrittive analizzate.
Alleghiamo infine il testo definitivo della Legge di Bilancio 2020 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.