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di Redazione Lavoro e Diritti - 8 Febbraio 2021
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato apposita guida aggiornata al superbonus 110%. Con questo manuale racchiude tutte le indicazioni operative per usufruire del sismabonus e ecobonus al 110% introdotto dal decreto Rilancio. Detrazioni che agevolano gli interventi di risparmio energetico nonché gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli edifici abitativi.
La guida aggiornata al superbonus dell’Agenzia delle Entrate recepisce le rilevanti modifiche alla disciplina relativa all’agevolazione che hanno ulteriormente potenziato e ampliato le possibilità di fruire della detrazione fiscale e delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Ecco in chiaro le linee guida fornite dall’Agenzia con il manuale aggiornato a febbraio 2021 che troverete allegato a fondo pagina.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi trainanti (isolamento termico, impianti di climatizzazione, interventi antisismici). Fra le novità troviamo, fra lavori di isolamento termico, la coibentazione del tetto.
Il Superbonus inoltre spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Per gli stessi devono essere stati effettuati al 30 giugno 2022, almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), il Superbonus vale per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Sono ammessi inoltre gli edifici senza attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi. Gli interventi agevolati devono comprendere anche l’isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione e al termine dei lavori devono raggiungere una classe energetica in fascia A.
Fra gli interventi trainati rientrano nel superbonus anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire i portatori di handicap grave.
Altre novità chiarite nella guida aggiornata riguardano l’aumento del 50% dei limiti di spasa per i comuni colpiti da sisma, l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, il concetto di “funzionalmente indipendente”, la ripartizione delle spese, le regole per le opzioni alternative e l’obbligo di esporre cartello nel cantiere.
Il Dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, individua una serie di lavori sugli immobili abitativi che danno diritto a una detrazione del 110%.
In particolare, sono agevolate le spese sostenute per:
Per gli interventi di isolamento termico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
La detrazione spetta in 5 quote annuali di pari import, fino a copertura dell’Irpef dovuta. La detrazione in eccesso si perde.
Difatti, gli interventi appena individuati sono definiti “trainanti” (termine utilizzato dall’Agenzia delle entrate). Accanto a questi tipi di intervento possono essere individuati gli interventi cosiddetti “trainati”. Sono tali quegli interventi che scontano un’aliquota di detrazione ordinaria (50,65% ecc) ma, se collegati agli interventi di cui all’elenco precedente (lett a, b c e d) diventano anch’essi detraibili a 110%. Fermo restando i propri limiti di spesa.
Nello specifico il riferimento è all’eco bonus ordinario e all’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. Ad esempio, se facciamo il cappotto termico detraibile al 110% e al contempo installiamo una schermatura solare, anche quest’ultimo intervento sconta il 110%.
Sempre se effettuati contestualmente agli interventi “trainanti”, sono altresì detraibili al 110%: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici; l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, devono assicurare,:
il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) , ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Come già vale per le altre detrazioni, rileva:
Il Superbonus al 110% si applica agli interventi effettuati da:
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Ad esempio, si pensi agli interventi effettuati sugli edifici condominiali di cui fa parte un appartamento destinato a sede legale o ad ufficio dell’impresa. Ancora, un esempio lampante può essere la sede di un’impresa assicurativa.
Per gli interventi fin qui analizzati nonché per quelli finalizzati alla ristrutturazione edilizia e al rifacimento delle facciate degli edifici (bonus facciate), il contribuente può optare non solo per la detrazione ma:
Come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione in F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
La cessione della detrazione può essere disposta in favore:
Come anticipato in premessa di seguito alleghiamo la guida ufficiale aggiornata dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110%.