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Vendite delivery e scontrino elettronico: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Le aziende che effettuano vendite delivery non sono obbligate allo scontrino elettronico e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.


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di - 2 Ottobre 2020

Le vendite delivery di beni materiali effettuate online, tramite app o siti internet, e consegnati fisicamente al cliente presso il proprio domicilio, non sono soggette all’obbligo di scontrino elettronico in quanto configurabili come attività di commercio elettronico indiretto.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 416 del 28 settembre 2020. L’Agenzia chiarisce comunque che nonostante sia previsto l’esonero, il soggetto interessato avrà comunque facoltà di adottare i meccanismi di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Vediamo più nel dettaglio come il venditore online dovrà procedere, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate.

Vendite delivery e scontrino elettronico: il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Il dubbio sollevato dal venditore contribuente e risolto dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità o meno di ricorrere a scontrino elettronico e invio telematico dei corrispettivi giornalieri, in caso di vendite online con consegna a domicilio.

I beni venduti vengono prodotti presso laboratori non aperti al pubblico e sono consegnati al cliente tramite corriere o spedizioniere, presso il domicilio o altro luogo indicato dall’acquirente tramite l’app o il sito internet.

L’aspetto da chiarire era se, nonostante l’esonero dall’obbligo di scontrino elettronico, vi fosse in capo al venditore la facoltà di optare per i corrispettivi telematici e quali fossero le modalità per porre in essere gli adempimenti necessari al fine di assolvere agli obblighi fiscali.

Vendite online e scontrino elettronico: il quadro normativo di riferimento

Con risposta ad interpello n. 416 del 28 settembre 2020 l’Agenzia inquadra la fattispecie da un punto di vista normativo.

In primo luogo precisa che la “vendita delivery” è assimilabile al commercio elettronico indiretto; poiché la stipula del contratto di vendita e il pagamento della merce avvengono totalmente in via telematica anche se la consegna dei prodotti al cliente segue modalità tradizionali.

Per definire il commercio elettronico indiretto l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione del 5 novembre 2009, n. 274/E. Ne emerge che si tratta di quella forma di vendita che prevede una transizione commerciale tramite canali telematici e la consegna fisica dell’oggetto al domicilio del cliente mediante l’ausilio di corrieri e spedizionieri.

Il commercio elettronico indiretto, ai fini Iva, è equiparabile alle vendite per corrispondenza, per le quali il venditore non è obbligato ad emissione di fattura né all’obbligo di rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale. Insomma nessun vincolo di certificazione. L’obbligo di fattura sussiste solo qualora sia il cliente a farne richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione di vendita. I corrispettivi delle operazioni di vendita dovranno essere semplicemente annotati presso apposito registro.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2020 viene introdotto l’obbligo di scontrino elettronico per le vendite al minuto e attività ad esse assimilate. Al posto dello scontrino fiscale e del registro dei corrispettivi entrano scontrino elettronico e trasmissione online dei corrispettivi. Resta fermo l’esonero dalla suddetta procedura per i soggetti che non sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Dopo aver inquadrato la fattispecie da un punto di vista normativo, vediamo le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle Entrate.

Vendite online e scontrino elettronico: è possibile utilizzarlo?

Nel caso di vendite online, esonerate dall’obbligo dello scontrino fiscale, è possibile a scontrino elettronico e trasmissione telematica dei corrispettivi? Quindi senza usare l’annotazione delle vendite nello specifico registro? Tale facoltà è prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto del MEF del 10 maggio 2019.

Con quali modalità si dovrà procedere? Le modalità da seguire sono descritte nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2016, prot. N. 182017, paragrafo 3.

I soggetti che agiscono avvalendosi di un numero non inferiore a 3 punti cassa per singolo punto vendita possono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa mediante un unico punto di raccolta.

Il suddetto punto di raccolta è un registratore telematico che si collega ai punti cassa. Si tratta di un server di consolidamento-registratore telematico, altrimenti detto server-RT.

I limiti indicati (ovvero un numero minimo di punti cassa) valgono esclusivamente per punti vendita aperti al pubblico; pertanto non si considerano applicabili al caso esaminato che non prevedeva il ricorrere di tale situazione.

A conclusione del proprio ragionamento l’Agenzia delle Entrate afferma che, poiché i beni collocati tramite ecommerce sono prodotti presso laboratori non aperti al pubblico (negozi online o virtuali) la limitazione che abbiamo sopra indicata in merito a requisiti tecnici non può dirsi operante.

Ne consegue che, nella fattispecie esaminata, il soggetto interessato avrà facoltà di adottare

un sistema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’installazione di un autonomo e dedicato server RT in ciascun laboratorio, al quale collegare anche l’unico punto cassa ivi presente o comunque un numero di punti cassa inferiori a 3.

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Tags: ABC Fisco