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ALAS, Disoccupazione Lavoratori Autonomi Spettacolo: domanda di riesame

I lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro dal 1° gennaio 2022, hanno diritto all’indennità di disoccupazione ALAS.


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di - 27 Giugno 2022

Dal 2022 è possibile ottenere la nuova indennità di disoccupazione ALAS per i lavoratori autonomi dello spettacolo. L’indennità in particolare scatta per gli eventi di disoccupazione avvenuti a far data dal 1° gennaio 2022 e viene erogata per un massimo di sei mesi per un importo pari, in linea di massima, al 75% del reddito percepito nell’anno precedente alla domanda.

Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Aggiornamento: l’INPS ha rilasciato il messaggio 2535 del 22 giugno 2022, con il quale ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame delle richieste di Alas respinte per mancanza dei requisiti richiesti.

Indennità di disoccupazione ALAS cos’è e come funziona

Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) ha introdotto una nuova indennità di disoccupazione denominata ALAS rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

A copertura di questa nuova prestazione è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2% a carico dei datori di lavoro/committenti. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS.

A chi spetta

L’indennità di disoccupazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Sono, pertanto, destinatari della nuova prestazione ALAS:

Quali sono i requisiti richiesti

L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

Quanto spetta e per quanto tempo dura la disoccupazione ALAS

L’indennità ALAS è rapportata:

Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore abbia beneficiato della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.

L’ALAS è quindi corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo

Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decorrenza

L’indennità ALAS spetta a decorrere:

Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decadenza

Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

Istruzioni sul contributo aggiuntivo 2% per ALAS

Dal mese di gennaio del 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo e/o di collaborazione con i lavoratori che:

devono versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo è stata pertanto fissata nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.

Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili e le riduzioni previste sul pagamento della contribuzione aggiuntiva ALAS per datori di lavoro/committenti.

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Tags: Disoccupazionelavoro