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di Daniele Bonaddio - 11 Febbraio 2022
Ammortizzatori sociali, focus INPS sugli aspetti contributivi delle prestazioni a tutela dei lavoratori per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Come noto, la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha introdotto un’importante modifica degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, Fis ecc.).
In sintesi, il Governo ha riformato l’impianto delle tutele del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro sul principio del cd. “universalismo differenziato”. L’obiettivo è quello di assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro. Alla luce delle novità introdotte, decorrenti dal 1° gennaio 2022, con il Messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, l’INPS si è focalizzata sulla contribuzione previdenziale che le aziende devono corrispondere.
Innanzitutto, viene ricordato che l’obbligo contributivo sussiste – a decorrere dalla predetta data – anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato:
Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio i nuovi aspetti contributivi alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022. Ricordiamo che, con la Circolare 1° febbraio 2022, n. 18, l’INPS ha chiarito che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione, che è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Di questo 0,90%:
Chi sono i datori di lavoro assoggettati al FIS? Da quest’anno, rientrano nell’alveo del predetto fondo i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che:
Dal 1° gennaio 2022, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo:
Tuttavia, esclusivamente per quest’anno, il legislatore ha disposto una riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Nel dettaglio, la contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue :
La contribuzione addizionale, sia per la CIGO che per la CIGS, è confermata nella misura ad oggi prevista. Unica novità è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025, poiché prevede una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.
Nulla di nuovo per il FIS, in quanto la contribuzione addizionale rimane confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse. Dal 1° gennaio 2025, invece, il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).