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di Daniele Bonaddio - 23 Giugno 2021
Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: esteso lo sgravio contributivo anche per l’anno in corso in favore dei datori di lavoro per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
L’esonero, che si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, riguarda i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. Quindi, a titolo esemplificativo, un datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota contributiva è pari a:
A confermarlo è l’INPS con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 allegata a fondo pagina.
L’apprendistato di primo livello, disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il 15esimo anno di età e fino al compimento del 25esimo.
Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
Leggi anche: Contratto di apprendistato: definizione e tipologie
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni ovvero a 4 nel caso di diploma professionale quadriennale.
La retribuzione dell’apprendista è articolata come di seguito specificato:
L’art. 42, co. 6, del D.lgs. n. 81/2015 prevede, a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
L’art. 1, co. 8, della L. n. 160/2019 e l’art. 15-bis, co. 12, del D.L. n. 137/2020 hanno disposto che per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, rispettivamente, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%.
L’esonero vale per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Lo sgravio in argomento trova quindi applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
Per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello.
Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
Ai fini del computo del limite dimensionale bisogna considerare i:
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.), va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto.
Il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020, per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando:
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati:
Di seguito allegata la circolare INPS in oggetto.