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Assegno di incollocabilità 2021: importo, requisiti e domanda

Rivalutato per il 2021, l’importo dell'assegno di incollocabilità. I dettagli nel Decreto Ministeriale 173/2021


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di - 1 Ottobre 2021

Rideterminato l’assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 2021. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella sezione pubblicità legale del proprio portale, il Decreto Ministeriale n. 173 dell’1 settembre 2021. Il nuovo importo rivalutato del sostegno economico erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un’età inferiore a 65 anni, resta confermato, come già nel 2020, a 263,37 euro.

Con l’occasione, dunque, si riepiloga in dettaglio cos’è e chi può fare richiesta di assegno di incollocabilità e, soprattutto, come fare domanda.

Assegno di incollocabilità 2021: cos’è e chi può farne richiesta?

L’assegno di incollocabilità è una prestazione di tipo economica che viene riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi, titolari di una rendita INAIL, che:

Esso è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età. Inoltre, è necessario che il disabile manifesti:

Assegno di incollocabilità 2021, come fare domanda?

Per ricevere l’assegno di incollocabilità è necessario presentare domanda:

A seguito della ricezione dell’istanza, l’INAIL convoca il richiedente a visita media per verificare la veridicità di quanto asserito nella domanda. Quindi:

Si precisa, infine, che l’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.

Assegno di incollocabilità 2021, modalità di pagamento

Se il richiedente risulti inequivocabilmente fuori dal perimetro del collocamento obbligatorio, e privo di alcuna capacità lavorativa, gli verrà erogata concretamente la somma. Una volta accertato lo stato d’inabilità, l’assegno di incollocabilità verrà liquidato – a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta e fino al compimento di 65 anni – mediante una delle seguenti forme di pagamento:

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Inoltre, si rammenta che la misura è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito.

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Tags: INAILprestazioni a sostegno del reddito