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Variazione tasso di interesse BCE: salgono anche interessi e sanzioni Inps e INAIL

Tasso di interesse BCE al 4,50%: Inps e INAIL aumentano interessi sulle dilazioni su premi e contributi degli Istituti. Ecco i dettagli.


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di - 21 Settembre 2023

INPS e INAIL hanno reso noti i nuovi tassi di interesse per dilazione di contributi, premi e sanzioni, dopo quanto recentemente stabilito dalla BCE. La decisione di INPS e INAIL infatti seguono l’ennesimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, avvenuto proprio in questo mese.

In particolare alla BCE si deve il nuovo incremento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema per reprimere l’inflazione. Di riferimento è un comunicato di alcuni giorni fa, a firma della Banca Centrale Europea, con il quale si ufficializza l’aumento al 4,50%.

Alla luce di queste novità, chiariamo in sintesi quali sono gli aumenti in proposito.

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Interesse di dilazione e di differimento: cosa cambia?

Come spiega l’Inps nella recente circolare n. 81, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, sale al 10,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a partire dal 20 settembre, data di entrata in vigore dell’aggiornamento da parte della BCE.

L’istituto specifica altresì che i piani di ammortamento già emessi e notificati, tenuto conto del tasso di interesse precedentemente in vigore, non saranno modificati. Pertanto la novità in oggetto non è da intendersi ‘retroattiva’.

Nella circolare anche la precisazione secondo cui, a partire dal 20 settembre 2023, l’interesse dovuto in ipotesi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovrà essere quantificato al tasso del 10,50% annuo. E nelle circostanze dell’ok al differimento del termine di pagamento dei contributi, il nuovo tasso aggiornato e aumentato, uguale al 10,50%, sarà fatto valere dalla contribuzione del mese di settembre 2023.

Sanzioni civili: cosa cambia?

La decisione BCE ha dunque effetti a cascata, pur stabilendo in primis il nuovo aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali in contrasto all’inflazione. Ecco perché il tasso di interesse innalzato influisce anche sull’entità delle sanzioni civili.

Nella circolare Inps precisa infatti che, in ipotesi di mancato o ritardato versamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000, la sanzione civile è oggi uguale al 10% in ragione d’anno.

Permane comunque, in ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo della stessa legge, la misura della sanzione civile –  in ragione d’anno – corrispondente al 30%, nel limite del 60% dell’ammontare dei contributi o premi non versati entro il termine temporale fissato dalla legge.

Procedure concorsuali: sanzioni ridotte

La circolare Inps n. 81 contiene anche utili precisazioni circa le sanzioni ridotte in ipotesi di procedure concorsuali. Infatti vi si trova scritto che il Consiglio di Amministrazione Inps, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha sancito che nelle circostanze delle procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere quantificate nella misura del TUR, attualmente tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

E nel caso di evasione menzionato all’art. 116, comma 8, lettera b) della legge summenzionata, la misura delle sanzioni corrisponde al citato tasso, accresciuto di due punti.

Al contempo però il Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha anche indicato che la riduzione è possibile solo rispettando la condizione preliminare dell’effettivo integrale versamento dei contributi e delle spese. Con lo stesso provvedimento Inps, stabilito anche che il limite massimo della riduzione non può essere al di sotto della misura dell’interesse legale e che, dunque, laddove il tasso del TUR vada al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà equivalente al tasso legale – mentre la minima sarà uguale all’interesse legale maggiorato di due punti.

Con ulteriori considerazioni tecniche, l’Inps nella circolare n. 81 ha infine precisato quanto segue:

tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 20 settembre 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Per ulteriori dettagli rinviamo comunque ai testi della circolare Inps n. 81 e della circolare n. 42 dell’Inail, entrambe del 18 settembre scorso.

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Tags: INPS