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Bonus 1000 euro forfettari: indennità da ricalcolare

La verifica del calo di reddito (33%) va fatta sulla base delle spese sostenute e non in modo forfettario per chi è in regime forfettario


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di - 9 Settembre 2020

Importante orientamento dell’Agenzia delle Entrate in merito al “bonus 1000 euro” di maggio per i professionisti in regime forfettario con cassa. Infatti, con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è stato specificato che il calcolo per la verifica del calo di reddito va effettuato sulla base delle spese sostenute. Quindi, la riduzione del fatturato, pari al 33%, non considerato in modo forfettario anche per i professionisti che adottano il regime contabile forfettario. Ciò per via del fatto che i contribuenti forfettari devono rilevare l’eventuale riduzione del proprio reddito professionale come differenza tra compensi percepiti e spese effettivamente sostenute.

Di conseguenza, la misurazione dello scostamento del reddito prescinde dal coefficiente di redditività (78% per i professionisti). Finora, si ricorda, l’interpretazione prevalente andava in senso contrario, per cui, le spese sono state quasi sempre conteggiate forfettariamente e non in base agli importi realmente sostenuti.

Il ricalcolo, si ricorda, precede l’imminente scadenza del 14 settembre 2020, data ultima per presentare la domanda per chi non avesse richiesto il bonus a marzo e aprile.

Bonus 1000 euro di maggio 2020: il “Decreto Rilancio”

Il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto, per il mese di maggio 2020, un’indennità una tantum di 1.000 euro INPS.

Per i professionisti ordinistici, il Decreto 28 marzo 2020 ha previsto uno “scalino” a 35.000 euro di reddito complessivo 2018, al di sotto del quale l’indennità di 600 euro per il mese di marzo e aprile (1.000 euro per il mese di maggio) era, in pratica, sempre riconosciuta.

Diversamente, per chi si collocava tra i 35.000 e i 50.000 euro, il bonus era ricollegato o alla cessazione o alla riduzione o sospensione dell’attività. E queste ultime erano individuabili con una “comprovata” riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Quindi, per averne diritto all’indennità è necessaria la riduzione di almeno il 33% del reddito (principio di cassa) del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.

Leggi anche: Bonus 500, 600 e 1000 euro INPS: il punto sugli aiuti di aprile e maggio

Bonus 1000 euro autonomi: le conseguenze

Il nuovo orientamento dell’Amministrazione Finanziaria cambia le carte in tavola, in quanto la novità riguarda i professionisti in regime forfettario cd. “ordinistici”. Le Casse previdenziali, tra l’altro hanno già iniziato ad accettare le domande e ad erogare la tranche di maggio.

Ciò potrebbe costringere le Casse professionali a rivedere le autorizzazioni o i dinieghi dei bonus di maggio. Tuttavia, non è dato sapere se saranno possibili richieste retroattive per i professionisti in regime forfetario che risultassero avere diritto, sulla base dei nuovi calcoli, oppure annullamenti e restituzioni di quanto già erogato per chi invece non rispondesse ai requisiti.

Bonus 1000 euro forfettari: le possibili soluzioni

In caso di cambio del metodo di calcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono possibili due situazioni:

Attualmente, però, non vi né alcun percorso per gestire la restituzione di quanto non spettante nel primo caso; né l’ottenimento di quanto “ex post” si scopre di aver diritto nel secondo.

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Tags: Bonus e agevolazioni