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di Daniele Bonaddio - 9 Giugno 2020
Emanato l’atteso Decreto interministeriale che disciplina il bonus 600 euro di aprile per i professionisti iscritti alle casse private così come previsto dal Decreto Rilancio. In arrivo pertanto l’indennità Covid-19 per il mese di aprile, anche in favore dei professionisti ordinistici, ossia iscritti a una Cassa di previdenza privata, come ad esempio Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, ecc. Il pagamento sarà automatico per i professionisti che hanno beneficiato del bonus per il mese di marzo; gli altri dovranno invece presentare apposita domanda.
Per il mese di maggio, invece, occorre attendere un nuovo decreto che definisca meglio i criteri di spettanza. Per quest’ultimo mese, con ogni probabilità, si applicheranno criteri d’accesso più stringenti. Quanto all’erogazione del beneficio economico:
I criteri, nonché i requisiti economici di spettanza dell’indennità Covid-19, sono contenuti del Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e del MEF.
Quanto ai limiti economici, il nuovo decreto lascia invariati i limiti economici. Quindi, il professionista deve aver percepito nel 2018:
Da notare, al riguardo, che il nuovo decreto parla di “reddito professionale” e non più di “reddito complessivo”. Pertanto, chi ha un reddito professionale entro i limiti e ha altri redditi per importi anche significativi può comunque chiedere il bonus.
Il nuovo decreto dispone che:
Ai fini del riconoscimento delle indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:
L’indennità è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020.
Come precisato in premessa, coloro che non hanno presentato domanda per il mese di marzo, dovranno procedere all’inoltro dell’istanza entro l’8 luglio 2020. Si ricorda, al riguardo, che l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza, inoltre, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione di responsabilità nella quale bisogna indicare di:
All’istanza deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Alleghiamo infine il testo del Decreto Interministeriale in oggetto; per i singoli provvedimenti vi rimandiamo alla consultazione dei singoli siti istituzionali delle varie professioni.