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Bonus assunzioni donne vittime di violenza: pronti gli sgravi INPS

Le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere, potranno godere di uno di un bonus assunzioni fino ad un massimo di 350 euro


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di - 2 Luglio 2018

Il 27 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Bonus assunzioni donne vittime di violenza; si tratta del Decreto 11 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, che attua quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 in merito agli sgravi INPS per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.

In sostanza dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 le cooperative sociali, che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio possono usufruire di uno sgravio contributivo fino ad un massimo di 350 euro.

Violenza di genere: cos’è

Ma prima di entrare nel dettaglio del Decreto 11 maggio 2018, è opportuno comprendere cosa s’intende per violenza di genere. Con tale termine si indicano tutte quelle condotte di aggressione nei confronti delle donne: dallo stalking fino alle percosse e maltrattamenti.

In particolare, si tratta di qualsiasi atto violento adoperato da una persone per il solo fatto di appartenere al genere femminile. Rientra nella sfera della violenza di genere ogni forma di prepotenza, sia fisica che psicologica, effettuata nei confronti di una donna considerato che si tratta di persone ritenute più vulnerabili e quindi facilmente aggredibili.

Per venire incontro a queste persone, il Legislatore prevede una serie di norme volte a tutelare e favorire categorie di soggetti deboli.

Bonus assunzioni donne vittime di violenza

In quest’ottica la Legge di Bilancio 2018 ha voluto facilitare il reinserimento lavorativo, prevedendo un Bonus assunzioni donne vittime di violenza; stabilendo poi con Decreto Interministeriale i criteri e le modalità delle assunzioni agevolate.

A distanza di circa sei mesi è giunto in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 maggio 2018; il quale in attuazione al predetto articolato prevede che le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 sono esonerate dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un importo massimo pari a 350 euro su base mensile.

L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, ed ha una durata massima di 36 mesi.

È inoltre necessario che la donna vittima di violenza di genere, sia inserita nei percorsi di protezione; questi percorsi devono essere debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

Donne vittime di violenza di genere: come ottenere gli sgravi INPS

Ai fini del buon andamento dell’ammissione al beneficio, è necessario che per ciascuna assunzione effettuata le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

È bene ricordare, infine, che le agevolazioni sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 maggio 2018

Di seguito alleghiamo il testo completo del DECRETO 11 maggio 2018 così come pubblicato il Gazzetta Ufficiale.

  Min. Lavoro - DECRETO 11 maggio 2018 (128,0 KiB, 439 hits)

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Tags: Bonus e agevolazioniINPSMinistero del lavoro