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di Daniele Bonaddio - 30 Aprile 2020
Via libera al conguaglio in Uniemens, a partire dal mese di competenza di aprile 2020, per il cd. “bonus under 35”, di cui alla L. n. 207/2017 (Legge di Bilancio 2018). Dal flusso Uniemens di aprile 2020 e fino al mese di giugno 2020 i datori di lavoro che hanno effettuato, negli anni 2019 e 2020, nuove assunzioni di lavoratori fino a 35 anni di età e con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e che hanno diritto al bonus under 35 possono portare in esposizione gli sgravi contributivi relativi agli arretrati. Pertanto si potranno recuperare i periodi da gennaio 2019 fino al mese in cui viene effettuato il recupero e quelli relativi al mese corrente.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 57 del 28 aprile 2020. Nel documento di prassi, in particolare, vengono fornite le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
I datori di lavoro dovranno esporre nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione. Si specifica, al riguardo, che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.
All’interno dell’elemento <TipoIncentivo>, invece, dovrà essere inserito il valore “GECO” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”.
Il “bonus under 35”, originariamente previsto dall’art. 1, co. 100 e ss. della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stato successivamente rivisitato dall’ultima Manovra Finanziaria. La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), infatti, all’art. 1, co. 10 ha stabilito che il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a 35 anni di età.
A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.
Lo sgravio, nello specifico, opera per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio:
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio. In tal caso, l’assunzione deve riguardare giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di:
Oltre ai requisiti anagrafici, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:
A titolo esemplificativo, si evidenzia che occorre rispettare le seguenti condizioni:
Chiaramente è necessario, altresì, che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale. Ma non solo: è necessario che non vi siano violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.
Si segnala, infine, che l’esonero contributivo in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Diversamente, il bonus è cumulabile con:
Di seguito alleghiamo il testo completo della circolare in parola.