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di Daniele Bonaddio - 30 Marzo 2020
Le domande di CIGO e assegno ordinario, introdotte dal Decreto-Legge 18/2020 Decreto Cura Italia in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 cornonavirus, possono essere presentate sul portale INPS. In particolare, occorre accedere nella sezione “Aziende, consulenti e professionisti” presente tra i “Servi online” e cliccare su “CIG e Fondi di solidarietà”.
Al momento dell’inserimento della scheda causale:
L’INPS ha recepito le novità del Decreto Cura Italia con la circolare 47 del 28 marzo; in precedenza aveva dato le prime indicazioni con il Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020. Il documento di prassi recepisce le misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.
Come noto per venire incontro a imprese e lavoratori costretti a sospendere temporaneamente l’attività produttiva e lavorativa a causa del Coronavirus, il governo ha varato il Dl 18/2020 Decreto Cura Italia.
Il provvedimento normativo stabilisce nuove “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nello specifico, al Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale fra cui specifici ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIG ordinaria e in deroga e assegno ordinario).
A tal fine, il legislatore ha rilasciato una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, utilizzabile per le domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli artt. 19, 20 e 21 del Dl 18/2020.
Per quanto concerne la decorrenza del termine di presentazione delle domande, essa coincide con la data del 23 marzo 2020.
Ciò vale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020. Tale periodo, quindi, deve considerarsi neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dopo il 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie.
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente. Il termine è la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Infine, si riepilogano sinteticamente le novità apportate dal “Dl Cura Italia”:
Alleghiamo infine il testo del messaggio INPS 1321 del 23 marzo 2020 per maggiori chiarimenti.
Alleghiamo infine il testo completo della circolare INPS 47 per maggiori approfondimenti.