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di Daniele Bonaddio - 22 Giugno 2021
Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: come gestire il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici? Ebbene, a tal proposito, è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a: periodi di mancato preavviso; e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.
Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo:
I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021.
In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.
Inoltre, tali somme devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.
Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel CCNL dell’8 settembre 2020. In particolare, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.
Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.
Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate; in questo caso è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.
Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.
Esempio di calcolo:
Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.
Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato: