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Congedo straordinario covid-19: chiarimenti INPS per le zone rosse

Istruzioni INPS per la fruizione del congedo straordinario covid-19 in caso di sospensione della didattica in presenza nelle zone rosse


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di - 14 Gennaio 2021

I genitori con figli conviventi, minori di 14 anni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto a un congedo straordinario in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. Tale tutela, originariamente prevista dall’art. 21-bis del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale.

Successivamente, con l’art. 13, co. 1, del Dl 149/2020, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla tutela da adottare in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, prevedendo alcune specificità esclusivamente nelle zone rosse. In particolare, la L. n. 176/2020 ha introdotto l’art. 22-bis al predetto decreto legge, il quale prevede a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La disposizione è valevole per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle cd. “zone rosse”.

Con la Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alle modalità di fruizione del congedo in argomento.

Congedo straordinario covid-19: a chi spetta

Il congedo straordinario può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, quindi restando esclusi:

Rientrano nell’agevolazione anche i lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Da notare che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Inoltre, il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Quali sono i requisiti per accedere al congedo Covid

Ai fini della fruizione del congedo, il genitore deve:

Inoltre, il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Si precisa, al riguardo, che per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo. Questo a differenza del “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14” di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 104/2020, per la cui fruizione, invece, tale requisito risultava necessario.

Chi non può fruire del congedo

Esistono anche dei casi di incompatibilità del congedo straordinario, in relazione alle condizioni dell’altro genitore.

Nello specifico:

Qual è l’importo del congedo

Come accennato, il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Quanto all’importo, per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Come fare domanda

In merito alla presentazione delle domande, l’INPS specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa.

Nonostante non è ancora attivo il canale d’invio delle domande, l’Istituto Previdenziale informa che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

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Tags: coronavirus