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di Daniele Bonaddio - 24 Febbraio 2022
Contratti di lavoro in regime di codatorialità, come comunicare assunzioni, proroghe, trasformazioni e licenziamenti? Quali sono gli adempimenti obbligatori per i lavoratori assunti in codatorialità? A far il punto è l’INL con la Nota n. 315 del 22 febbraio 2022, che ha fornito importanti indicazioni operative in relazione al D.M. 205/2021.
In particolare, l’Ispettorato del lavoro ha specificato che – a decorrere dal 23 febbraio 2022 – le imprese aderenti a un contratto di rete devono effettuare le comunicazioni mediante l’impresa referente. Quest’ultima, infatti, risulta incaricata alle comunicazioni previste e avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità.
In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, sarà, invece, possibile effettuare le comunicazioni entro il 24 marzo 2022 compreso.
Ecco i dettagli.
Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete. Tali comunicazioni sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022. In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data, sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro il giorno 24 marzo 2022.
Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati da un’unica impresa retista, ossia il referente del contratto di rete.
Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.
Diversamente, per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento, il quale ha i seguenti obblighi:
I dati richiesti sono i medesimi previsti nel modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione. In tal caso, bisogna indicare quale co-datore di riferimento, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.
Il Modello Unirete Trasformazione dovrà essere compilato nei seguenti casi:
In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, andrà specificato nell’apposito campo se:
Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Mentre il Modello Unirete Cessazione troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete. In tal caso, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità; quindi, cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.
Il lavoratore, benché in codatorialità, deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni:
Ciò detto, il trattamento previdenziale del lavoratore posto in codatorialità risulta quindi determinato in ragione del CCNL applicabile all’impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete.
La stipula del contratto di rete e dell’accordo di co-datorialità, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori. Questi ultimi, invece, hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.
Ne consegue che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori.