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di Daniele Bonaddio - 18 Agosto 2020
Via libera per la fruizione dello sgravio contributivo ex art. 6 del D.L. n. 510/1996, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, con le risorse residue stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Per poter applicare lo sgravio contributivo, l’azienda interessata è tenuta a produrre la documentazione necessaria, consistente nell’esibizione del decreto direttoriale di ammissione al beneficio. La Struttura territoriale INPS competente, verificati i presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”. Tale codice ha il significato di:
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 92 del 5 agosto 2020. Nel documento di prassi si illustrano le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014, del 2015 e del 2016.
L’art. 6, co. 4 del D.L. n. 510/1996 prevede per i datori di lavoro che stipulino un contratto di solidarietà, per un periodo non superiore ai 24 mesi, una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati da una diminuzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
L’ammontare della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.
Ai fini operativi, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, per l’anno 2014, le aziende interessate valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali di autorizzazione, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, nell’anno 2015, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
Infine, per l’anno 2016, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende interessate valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
Diversamente, le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Per concludere, specifica l’INPS, le operazioni di conguaglio devono avvenire entro il 16 novembre 2020.