Via libera al recupero delle riduzioni contributive dei contratti di solidarietà, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019. A tal fine, il datore di lavoro può avvalersi della denuncia Uniemens, ossia mediante una operazione di conguaglio, da effettuare entro il 16 dicembre 2020. Infatti, è stato creato il codice causale di nuova istituzione “L982”, che dovrà essere valorizzato nell’elemento <CausaleACredito>. L’importo a conguaglio, invece, deve essere indicato nell’elemento <ImportoACredito>.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
A specificarlo è l’INPS con la recente Circolare n. 100 del 9 settembre 2020.
Contratti di solidarietà: ambito di applicazione
I destinatari della riduzione contributiva, per l’anno 2019, sono:
- le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro. La riduzione contributiva concerne le retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Calcolo della riduzione contributiva
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro. In particolare, il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Contributi non soggetti alla riduzione
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
- previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- ” per i lavoratori dello spettacolo;
- ” per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.
Aspetti di incompatibilità
Il beneficio contributivo è inoltre incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce dello sgravio contributivo in questione, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.
Compilazione del flusso Uniemens
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L. 863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio dovranno quindi essere effettuate entro il 16 dicembre 2020. Infine, le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
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