L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce con specifica richiesta di parere posta all’Ispettorato Nazionale sulla validità degli accordi sindacali, ha nuovamente portato alla ribalta la questione del controllo a distanza dei lavoratori.
Se sino al giugno dello scorso anno, il ricorso al controllo a distanza dei lavoratori con strumenti ed apparecchiature di controllo era precipuamente basato sul presupposto dell’Art. 4 c, 1 – Statuto dei Lavoratori, consentendolo solo per casi di esigenze oggettive e di sicurezza del lavoro e solo ed, in presenza di accordo sindacale o autorizzazione dell’allora DTL competente, Il Ministero del Lavoro ha dovuto tenere conto dell’evoluzioni tecnologiche avvenute, dall’avvento della posta elettronica, alle app di geo-localizzazione.
Controllo a distanza dei lavoratori, nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
Di qui l’Art. 4, attraverso le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016 è stato riscritto, considerando soprattutto le condizioni e le finalità di utilizzo di tali strumenti, codificandone le possibilità in esigenze organizzative e produttive; sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, garantendo il rispetto della privacy del dipendente.
Alla base di ogni richiesta resta ferma la contrattazione sindacale territoriale o Ministeriale in caso di imprese dislocate su più regioni, ma escludendo in modo curioso, i cosiddetti tools necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, come tablet, smartphone e badge.
A tal proposito il Ministero si era già interessato alla questione con la nota no. 11241/2016, in merito al provvedimento di prescrizione da impartire nel corso di ispezioni, durante le quali si accerti la presenza di impianti installati in modo illecito per finalità di controllo dei lavoratori, in orario di lavoro.
Controllo a distanza dei lavoratori e sanzioni
Precisando che il mancato rispetto della normativa (rivista dal Job Act 2015) preveda l’ammenda da € 154 ad € 1549 o l’arresto da 15 gg ad un anno (Art. 38 Lg. 300/’70) , fissando un termine per la rimozione degli impianti, salvo che il fatto non costituisca reato grave, ma ammettendo altresì un accordo sindacale in seconda battuta, tale che l’ammenda si riduca ad un quarto del massimo previsto (art. 21 D. Lgs. 758/1994).
L’ispettorato Nazionale, facendone tesoro, si è espresso lo scorso 6 giugno, chiarendo anche nel caso in cui sia stato rilasciata autorizzazione al controllo a distanza dei lavoratori da parte dell’Ispettorato del Territoriale del Lavoro competente, in seguito a mancato accordo sindacale, tale autorizzazione possa comunque essere sostituita da un accordo successivo.
Eccependo i dubbi in merito alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l’accordo ex Art. 4 – Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali e la contrattazione di prossimità ex D.Lg. 138/2011 Art. 8, l’INL sembra non voler entrare nel terreno altrui, prevedendo come interlocutori “le rappresentanze sindacali operanti in azienda o le associazioni dei lavoratori più comparativamente rappresentative sul piano nazionale o territoriale”.
Ma occorre anche ricordare che l’Art. 8 si basa su specifiche finalità: maggior occupazione, qualità dei contratti di lavoro, forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e salario, in caso contrario ci si dovrà sempre rifare al citato Art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ma prestando altresì attenzione alla risposta già data dal Ministero 2975 del dicembre 2015, relativa ai requisiti dell’accordo sindacale, in riferimento alla maggioranza delle RSA per quanto riguarda l’efficacia degli accordi raggiunti.
In buona sostanza si è detto tutto e niente, il Ministero e di concerto le sue delegazioni cercano di perseguire una linea coerente, attenta alla concertazione, ma di fatto ogniqualvolta si decida di fare un passo, occorre dirimersi tra tutta la casistica trattata.
Nel frattempo si attendono notizie più precise sull’argomento in merito allo Smart Working ed il Lavoro Agile!
Parere INL del 24-05-2017
Controlli a distanza sul lavoro, Parere INL del 24-05-2017 (515,4 KiB, 845 hits)
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