X

Coronavirus: adempimenti e versamenti dei premi INAIL sospesi

Con la Circolare n. 11 del 27 marzo 2020, l’INAIL ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 2 Aprile 2020

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) il governo ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi INAIL. In particolare, i termini di prescrizione, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, sono stati sospesi. Il versamento riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Pertanto, sono sospese a partire dal mese di marzo le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento, sia per le PAT che per le posizioni assicurative navigazione. Inoltre è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di PAT delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata.

Sospesi anche i contributi previdenziali a assicurativi dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

A specificarlo è l’INAIL con la Circolare n. 11 del 27 marzo 2020.

Imprese turistico-ricettive: premi INAIL sospesi

Il “Decreto Cura Italia” ha sospeso, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi INAIL per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica ai soggetti con PAT attiva al 2 marzo 2020, che non abbiamo presentato entro il 2 marzo 2020:

Le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, devono essere trasmesse dal 2 al 15 maggio 2020.

Rateazioni di debiti non iscritti a ruolo: quali rate sono sospese

La sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, opera per i seguenti soggetti:

Inoltre, riguarda:

Agenti della riscossione: sospese le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Circolare INAIL n 11 del 27 marzo 2020

In allegato la circolare in oggetto.

  Circolare INAIL n. 11 del 27 marzo 2020 (299,8 KiB, 434 hits)

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: coronavirusINAIL