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di Daniele Bonaddio - 27 Giugno 2018
Il 22 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Credito di imposta formazione 4.0; il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 46 a 56 della L. n. 205/2017).
Questo permette alle imprese di accedere a un credito d’imposta per la formazione dei dipendenti; il credito potrà essere richiesto qualora si effettuino investimenti nella formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (c.d. “tecnologie abilitanti”).
Possono richiedere il credito di imposta:
Chi accede al beneficio messo a punto dal MISE, può quindi usufruire di un credito di imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili; limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
Si precisa, al riguardo, che il credito d’imposta si riferisce al costo aziendale, ossia:
maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Il Decreto in commento stabilisce che sono ammesse al beneficio solo determinate attività di formazione, quali:
Utilizzare il credito di imposta formazione è molto semplice. Infatti, si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Attenzione però. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione comunque non deve eccedere il limite massimo, pena lo scarto del modello F24.
È importante, inoltre, che l’azienda conservi:
Ai fini fiscali, il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non va considerato per la determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi.